Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7818 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28557/2008 proposto da:

COSMO SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo Studio dell’avvocato AQUILANI BARBARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAPALI Gabriele, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 75/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA del 20/09/07, depositata l’11/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Cosmo s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di atto di irrogazione di sanzioni emesso per intempestivo utilizzo del credito di imposta, la C.T.R. Abruzzo riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. I primi quattro motivi (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) sono inammissibili per mancanza del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c..

L’ultimo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile per mancato rispetto della previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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