Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7818 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7818 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 28109-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA C.F. 80425650589, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2013

contro

3593

FUSCO ANNAMARIA C.F. FSCNMR41S43F839J;
– intimata ■

Nonché da:

Data pubblicazione: 03/04/2014

FUSCO ANNAMARIA C.F. FSCNMR41S43F839J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9 (STUDIO
AVV. UGO GIORDANO), presso lo studio degli avvocati
BIANCHINI SALVATORE e FRANCESCA BARBOLINI, che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA C.F. 80425650589;
– intimato –

avverso la sentenza n. 853/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 22/06/2010 R.G.N. 751/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo del ricorso,
rigetto del primo e del terzo motivo, rigetto
dell’incidentale.

– controri corrente e ricorrente incidentale –

RG n 28109/2010 Ministero della Difesa / Fusco Anna Maria
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22/6/2010 la Corte d’Appello di Firenze ha condannato il Ministero della Difesa a
pagare a Fusco Annamaria, dipendente del Ministero con inquadramento nella VI q.f., £25.000,00
a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima dequalificazione subita dalla lavoratrice a seguito
del passaggio dalla sezione contratti alla sezione matricola e poi da quest’ultima alla sezione servitù
militari svolgendo mansioni poco più che esecutive.

fosse data la prova e che fosse indicato con specifiche deduzioni ; che tuttavia occorreva tenere
conto dell’esistenza di beni tutelabili e protetti ex art 41 Cost. e art 2087 cc rispetto ai quali la
verificazione di un danno non era elemento costitutivo poiché l’ordinamento tutelava in sé alcuni
valori fondamentali della persona , quali la dignità del lavoro , la libertà di espressione, la libertà di
associazione e che in tali casi il danno si identificava con la lesione medesima, come era avvenuto
nel caso in esame.
La Corte territoriale ha poi quantificato in

10.000,00 il danno biologico ; inoltre,

valutata la

particolare gravità della dequalificazione e della sua notevole durata e tenuto conto del pregiudizio
esistenziale e della lesione della dignità del lavoratore, ha determinato il danno nel suo complesso in
C 25.000.00.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Ministero della Difesa formulando tre motivi
Si costituisce la Fusco con controricorso con ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art 112
cpc, e dell’art 345, I comma , cpc
Rileva che il Tribunale a veva e scluso la r isarcibilità del danno esistenziale non essendovi stata
alcuna a llegazione specialmente nelle conclusioni ne Ile qua li I a ricorrente a veva chiesto solo il
danno a titolo di danno biologico e morale; che il danno esistenziale era stato legato nel ricorso solo
al mobbing e che nelle conclusioni non era stato richiesto il danno esistenziale . Rileva clic
pertanto, la Corte d’Appello aveva violato il principio della corrispondenza del chiesto

e

pronunciato.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art 2697 cc nel combinato disposto degli
artt 1218,1223 e 2087 cc
Censura la sentenza nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione del danno esistenziale
ritenendolo sussistente ex se ogniqualvolta sia lesa l’integrità psico-fisica del lavoratore senza clic il
danneggiato debba dedurre o provare le ricadute della lesione nella vita di relazione.

La Corte ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità aveva ribadito la necessità che del danno

Con il terzo motivo denuncia motivazione insufficiente in ordine alla condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno esistenziale e contraddittoria in quanto , dopo avere
richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la necessità che del danno sia data prova e che
non vi siano duplicazioni delle voci di danno aveva poi condannato l’amministrazione al
risarcimento del danno esistenziale cumulandolo al danno biologico.
I motivi , stante la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Le censure formulate dal Ministero circa la mancanza di una domanda di liquidazione del danno

lamentato la crisi ansioso depressiva che l’aveva colpita a seguito del demansionamento e della
condotta mobizzante di cui era stata vittima , e dopo aver esposto che detta situazione può dar
luogo, oltre al danno biologico , al danno esistenziale ,alla vita di relazione ed a danno morale ,
aveva chiesto l’integrale risarcimento dei danni. Pur dovendosi rilevare la genericità ed
imprecisione della domanda dal tenore complessivo della stessa si ev ince una domanda di
risarcimento integrale anche dei danni non patrimoniale tra i quali devono essere compresi il danno
morale ed esistenziale.
Il secondo ed il terzo motivo di censura devono invece essere accolti.
La Corte territoriale ha precisato, in definitiva, che il danno non patrimoniale costituisce una
categoria ampia e onnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i
pregiudizi concretamente patiti dalla vittima senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione
di diverse categorie autonomamente valutabili per pregiudizi identici.
La Corte d’appello ha , poi, affermato che ” non sfugge al collegio che la giurisprudenza di
legittimità — compresa quella da ultimo formatasi con l’intervento delle Sezioni Unite del 2008- ha
ribadito la necessità che del danno sia data la prova e che esso sia indicato con specifiche deduzioni;
che in definitiva non vi sarebbe ingresso alla struttura del danno —evento , ma solo a quella del
danno-conseguenza”. Fatta tale precisazione la Corte d’appello ha , tuttavia, affermato che “tali
categoria sistematiche …..non tengono conto dell’esistenza di beni tutelabili e protetti ex art 41
Cost e 2087cc ( quali quelli afferenti la sfera della personalità morale del lavoratore ) rispetto ai
quali la verificazione di un danno conseguenza non è elemento costitutivo , poiché l’ordinamento
tutela in se alcuni valori fondamentali della persona quali la dignità del lavoro, la libertà di
espressione, la liberta di associazione , ecc il danneggiato non deve dedurre ed offrire alcuna
prova delle concrete ricadute della lesione nella vita di relazione presumendosi che una certa
diminuzione di capacità comporti una limitazione alla vita personale e sociale .”
Le affermazioni della Corte territoriale non possono essere accolte.

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esistenziale devono essere respinte considerato che nel ricorso introduttivo la Fusco , dopo aver

Esse contrastano con i principi affermati da questa Corte che lo stesso giudice di merito ha
richiamato ritenendo, però, di non doverne fare applicazione nel caso in esame.
Pur dovendosi rilevare che per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU del 2008 ( n 26972) ,
richiamate dalla stessa Corte territoriale , hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per
presunzioni semplici, deve, tuttavia, escludersi che il danno,sia “in re ipsa” (nello stesso senso
Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006),dovendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi
consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui

possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia
all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’ad. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali
derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione
delle prova.
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale , in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non
può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere
l’esistenza e l’entità del pregiudizio. La Corte territoriale non si è attenuta a detti principi.
Con il ricorso incidentale la Fusco denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte esaminato
il motivo d’appello con cui lamentava l’erroneità del calcolo delle somme dovute a titolo di
risarcimento del danno biologico nonché quello con cui lamentava il mancato rimborso delle spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte.
E’ denunciata , come vizio di motivazione , l’ omessa pronuncia , da parte del giudice d’appello, su
alcuni dei motivi di gravame.
Deve rilevarsi, a riguardo, che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio
secondo cui l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi d’appello , risolvendosi nella violazione della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato , integra un difetto eli attività del giudice di secondo
grado , che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma
di diritto sostanziale ex art 360 n 3 cpc o del vizio di motivazione ex art 360 n 5 cpc , in quanto
siffatte censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di
doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare ( o non
giustificando adeguatamente ) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del
relativo “error in procedendo” — ovverosia della violazione dell’art 112 cpc, in relazione all’art 360
n 4 cpc- la quale soltanto consente:alla parte di chiedere e al giudice di legittimità — in tal caso
anche giudice del fatto processuale — di effettuare l’esame altrimenti precluso, degli atti del giudizio
di merito e, così, anche dell’atto di appello . La mancata deduzione del vizio nei termini indicati.
evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il

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dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall’interessato possono essere dedotti, si

riscontro ex actis dell’assunta omissione , rende , pertanto, inammissibile il motivo .( cfr Cass n
28716/2011, n 1755/2006, n 1196/2007)
In conclusione, pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudizio
rimesso alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle
spese del presente giudizio, che procederà ad un nuovo esame della domanda di liquidazione del
risarcimento del danno non patrimoniale .
PQM la Corte , riunisce i ricorsi,

incidentale ;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente
giudizio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione
Roma 10/12/2013

accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale , rigetta il primo ed il ricorso

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