Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7817 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.E., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia in data 10 giugno 2005, depositata col n.

88/20/05 il 24 giugno 2005;

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del dott. Papa.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che:

L’Agenzia delle entrate ricorre, tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, in materia di rimborsi IRAP. Il contribuente non svolge attivita’ difensiva ed, attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. conclude per l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che:

il ricorso per Cassazione e’ stato notificato a mezzo posta, e non risulta depositato in atti l’avviso di ricevimento.

L’impugnazione e’ pertanto inammissibile, alla stregua di Cass., Sez. un., 627/2008: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Nel caso in esame, nessuno e’ comparso alla udienza camerale, onde la fattispecie preclusiva risulta verificata.

Alle declaratoria non conseguono statuizioni in ordine alle spese.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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