Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7817 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 26/09/2016, dep.27/03/2017),  n. 7817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8573/-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIA SIROLLI e GIANCARLO TITTAFERRANTE, giusto mandato un calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIEGI 34, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE DELLA BELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLO D’ALOISIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

NORASFALTI S.R.L.;

– intimato –

e contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 297/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 1/03/2016 e depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Maria Sirolli, per la parte ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Antonello D’Aloisio, per la parte controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza depositata il 3 novembre 2015, con cui il Tribunale di Chieti aveva dichiarato il fallimento della reclamante su istanza di un solo creditore, la Norasfalti s.r.l..

La Corte ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di desistenza della creditrice istante datata 16 novembre 2015, dunque successiva alla dichiarazione del fallimento, e ha confermato che la società reclamante era insolvente in quanto: dallo stato passivo risultava essere gravata da debiti per circa 400.000 Euro; gli ultimi bilanci rivelavano l’andamento negativo del fatturato e il progressivo incremento dell’indebitamento; vi erano stati pignoramenti negativi a carico della società; i finanziamenti bancari erano risalenti nel tempo e non dimostravano la sussistenza di merito creditizio; le prospettive di rilancio affidate all’autorizzazione di una nuova attività edilizia da intraprendere in (OMISSIS) erano frustrate da un contenzioso davanti al giudice amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale, pendente davanti al Consiglio di Stato a seguito dell’appello proposto dalla società avverso la sentenza sfavorevole del TAR; non giovava la neutralizzazione della perdita del 2014 da parte dei soci, essendosi in quell’anno registrato anche un crollo dei ricavi; i beni immobili risultavano gravati da ipoteche e quindi non erano facilmente liquidabili per soddisfare i creditori.

2. – La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito con controricorso la sola curatela fallimentare.

3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità del procedimento per avere il Tribunale dichiarato il fallimento nonostante la desistenza dell’unico creditore istante, con conseguente difetto di interesse e di legittimazione ad agire di quest’ultimo. Ad avviso della ricorrente, infatti, la legittimazione ad agire del creditore istante, quale condizione dell’azione, deve sussistere sino alla conclusione del processo in tutti i suoi gradi, non solo nel primo.

3.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione del fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso (Cass. 21478/2013, 8980/2016). Alla obiezione della ricorrente sopra riferita deve replicarsi che la dichiarazione del fallimento, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes (nei confronti dei creditori, delle controparti in rapporti pendenti, ecc.). La persistenza di tali effetti non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento.

4. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 5, si contesta la sussistenza dello stato di insolvenza accertata dalla Corte d’appello lamentando che questa:

a) abbia valorizzato l’esiguità del debito insoluto verso la creditrice istante;

b) abbia preso a riferimento le risultanze dello stato passivo, comprendente maggiori crediti maturati per effetto del divieto di pagamenti imposto dalla legge a chi viene dichiarato fallito;

c) si sia soffermata sui bilanci mostranti una flessione del fatturato dovuta, invece, alla natura edilizia dell’attività svolta dalla debitrice;

d) abbia valorizzato il pignoramento negativo eseguito presso una banca;

e) abbia omesso di considerare che la consistenza dei debiti della società odierna ricorrente era ed è di natura bancaria ed a lunga scadenza, non vi sono debiti di natura erariale e debiti nei confronti dei fornitori e che nessuno dei debiti indicati… era, comunque, scaduto alla data del fallimento;

f) abbia preso in considerazione l’eccedenza delle passività rispetto alle attività, peraltro immediatamente sanata dall’apporto dei soci;

g) abbia valorizzato, pur in presenza di un consistente attivo, la non facile liquidabilità del medesimo, omettendo di considerare che, trattandosi di attività edile, è fisiologica la presenza di una fase di indebitamento, funzionale alla edificazione, superata poi dalla fase di vendita.

4.1. – Il motivo è inammissibile non essendo dedotte, in effetti, censure di legittimità, bensì di merito”;

che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che la parte ricorrente ha presentato memoria e istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla questione degli effetti della desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione del fallimento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione che precede, non superate dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente, la cui richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non si giustifica, attesa la continuità dell’orientamento della giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte sella questione sopra indicata;

che pertanto il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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