Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7817 del 20/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7817 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 2484-2015 proposto da:
CARRARA ELILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato RITA GRAZIA
DELLA LENA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ALBERTO RIVA, LAURA RODIGARI giusta procura speciale a
margine del ricorso;

Data pubblicazione: 20/04/2016

– ricorrente nonché contro
CARRARA GIANFRANCO;

– intimato avverso la sentenza n. 1181/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO
del 26/05/2014, depositata il 29/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’
11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. I ,INA RUBINO.

yt

RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Carrara Eliliana propone ricorso straordinario ex art. 111 comma
7 Cost. articolato in tre motivi per la cassazione della sentenza n. 1181
del 2014, depositata dal Tribunale di Bergamo il 29.5.2014, non

esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l’esecuzione per rilascio promossa
dal fratello Carrara Gianfranco nei suoi confronti, con condanna
dell’opponente al pagamento delle spese di lite. Le contestazioni sono
tutte rivolte avverso la liquidazione delle spese di lite in conformità
della nota spese prodotta dall’avversario, ritenuta esorbitante.
Il Carrara, regolarmente intimato con ricorso notificato in data
14.1.2015, non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere dichiarato inammissibile.
Il giudizio di primo grado e iniziato, come si legge nella sentenza del
tribunale, il 27.9.2013 con il deposito del ricorso contenente la richiesta
di sospensione dell’esecuzione per rilascio ex art. 624 c.p.c. , e quindi
dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del
2009.
In mancanza di notificazione, il termine di decadenza
dall’impugnazione è quindi quello di sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo entrato in vigore appunto
il 4.7.2009.
A ciò si aggiunga che in materia di opposizione all’esecuzione e agli atti
esecutivi non si applica la sospensione feriale dei termini, come
previsto dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, principio pacificamente
valevole anche per il giudizio di cassazione (“Il principio sancito dall’art. 3
Ric. 2015 n. 02484 sez. M3 – ud. 11-02-2016
-2-

notificata, con la quale è stata rigettata la sua opposizione agli atti

della

legge

7

ottobre

1969,

n.

742,

che

esclude

dalla sospensione dei termini processuali nel periodo fèniqle le cause previste dall’art.
92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni all’esecuzione, è
applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della
controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare

la regola di cui all’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., che si riferisce alla sola
ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di
questione di diritto di natura esclusivamente processuale” : Cass. a 8137 del
2014).
Ne consegue che, giacchè la sentenza di merito è stata depositata in
data 29.5.2014 e il ricorso per cassazione notificato solo il 14.1.2015,
dopo la scadenza del termine semestrale, il ricorso medesimo deve
ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per i motivi esposti.
Nulla sulle spese, non avendo l’intima«) svolto attività difensiva.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del
ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
nonna del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ric. 2015 n. 02484 sez. M3 – ud. 11-02-2016
-3-

d’ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dello
stesso ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13,
comma quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Il Presidente
Dott.ssa Uliana Armano

Roma, 11.2.2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA