Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7817 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. I, 14/04/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 14/04/2020), n.7817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13912/2019 proposto da:

S.D., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Mario Novelli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 3683/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

S.D., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto anche ove credibile era confinato in ragioni di carattere privatistico, dando conto che l’allontanamento del richiedente dal Ghana, unitamente al padre, era stato motivato dalla ricerca di un lavoro in Libia per poter saldare un debito. Ha dato atto anche dalla mancata presentazione del richiedente all’udienza fissata per la sua audizione.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il Tribunale, inoltre, avendo consultato le COI afferenti alla situazione socio/politica dello Stato di provenienza, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit..

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse situazioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata, nè un certo grado di integrazione sociale.

Il richiedente propone ricorso articolato in tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il ricorrente si duole della valutazione di non credibilità e lamenta la mancata attivazione di poteri officiosi di indagine sulla situazione generale del Paese di provenienza.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, atteso che il Tribunale lo ha ritenuto credibile ed ha esaminato il contesto politico/sociale di riferimento.

Inoltre, nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio denunciato e si palesa del tutto generica (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività non solo perchè l’approfondimento istruttorio vi è stato, ma anche perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo egli dedotto di essersi recato in Libia in cerca di un lavoro stabile e cha da lì di essere emigrato in Italia a causa della situazione di violenza indiscriminata ivi presente.

In proposito invoca anche precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedenti provenienti dal Ghana.

2.2. A prescindere dalla circostanza che il racconto del ricorrente è stato ritenuto credibile, si deve osservare che le censure sono formulate in termini del tutto astratti, mediante la riproduzione di norme e precedenti giurisprudenziali, ma non dei pregressi atti di giudizio nei loro passaggi significativi ed individualizzanti il tema in esame, e non consentono di comprendere se le questioni circa la situazione di insicurezza socio/politica della zona di provenienza siano state tempestivamente sottoposte al giudice di merito (Cass. n. 15430 del 13/06/2018) e se gli siano state indicate le fonti riportate in ricorso, posto che questi ha approfonditamente esaminate le COI indicate nel decreto ed ha formulato una propria articolata motivazione, escludendo anche la presenza di una situazione di violenza ed insicurezza e/o di grave instabilità nella zona della di provenienza.

Quanto all’allegazione circa la consumazione di violenza indiscriminata nel Paese di transito (la Libia), la stessa costituisce circostanza non rilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine, ove andrà disposto il ritorno del richiedente, (Cass. n. 31676 del 06/12/2018), nè risulta evidenziato – a cura del ricorrente – quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda.

Infine non possono assumere decisivo rilievo le pronunce giudiziarie favorevoli ad altri richiedenti, frutto della valutazione delle circostanze precipuamente accertate in detti giudizi.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato la grave situazione del Paese di provenienza, al fine di pervenire al riconoscimento della protezione umanitaria.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la statuizione impugnata che ha ritenuto provata l’integrazione sul territorio nazionale.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, stante la assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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