Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7816 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17000/2016 R.G. proposto da:

P.G., nella qualità di legale rappresentante pro

tempore della S.R.L. ELIWORK – P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMINE RUSSO;

– ricorrente –

contro

WILLINGFOX S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico, da considerarsi per legge domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MARIOTTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1020/2016 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata

il 01/07/2016;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha

chiesto che la Corte di cassazione rigetti il ricorso e confermi la

competenza del Tribunale di Pavia, coi conseguenti provvedimenti di

legge.

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Eliwork srl impugna, con ricorso per regolamento necessario di competenza notificato il 15.7.16, la sentenza non definitiva del Tribunale di Pavia 1.7.16 n. 1020, con cui è stata disattesa la sua eccezione di incompetenza sulla domanda di pagamento proposta nei suoi confronti dalla Willingfox srl per Euro 1.055.900,00 (o per l’altra, maggiore o minore, somma che fosse risultata dovuta all’esito della compiuta istruttoria), a titolo di residuo corrispettivo di contratto di leasing di un elicottero, poi consensualmente risolto;

il giudice lombardo ha ritenuto la propria competenza in base all’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 3, qualificata come precisamente determinata nel suo ammontare la somma di denaro oggetto di lite, esclusa la rilevanza della richiesta anche di una somma diversa – siccome di stile – e della non annotazione a bilancio del credito da parte dell’attrice – siccome rispondente a criteri di prudenza nella redazione di quel documento – come pure – in quanto non riprodotta nelle conclusioni – della disponibilità a tener conto dei costi sostenuti per i ricambi al velivolo in occasione di una revisione;

l’odierna ricorrente ribadisce che il contratto era stato stipulato in Sondrio e che ivi essa aveva ed ha la sua sede, come pure che la somma richiesta non è “nella sostanza determinata” (v. pag. 9 del ricorso, sesta riga), per i motivi già dedotti dinanzi al tribunale, sul punto insistendo per l’impossibilità di applicare l’art. 1182 c.c., comma 3, in luogo del comma 4: con conseguente necessità di riconoscere l’obbligazione da eseguirsi al domicilio del debitore e non a quello del creditore e, pertanto, di escludere la competenza del luogo della sede di quest’ultimo;

la controparte illustra nuovamente la disponibilità, da parte del giudice al momento della decisione sulla questione di competenza, di tutti gli elementi necessari alla determinazione della pretesa vantata in base agli atti; e compiutamente li espone, confutando ancora una volta i contrari argomenti della ricorrente;

il Pubblico Ministero ha depositato la sua requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con la quale ha reputato essere stata formulata una domanda avente ad oggetto una somma di denaro ben determinata e risultante da un semplice calcolo aritmetico ed ha condiviso, punto per punto, le ragioni svolte nella qui gravata sentenza per escludere la rilevanza degli argomenti sviluppati dalla odierna ricorrente (clausola di modifica del quantum richiesto, non iscrizione in bilancio, compensazione con costi di pezzi di ricambio).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

correttamente la somma richiesta dalla Willingfox srl è stata qualificata come compiutamente determinata, ai fini dell’art. 1182 c.c., comma 3 e art. 20 c.p.c.: secondo la condivisibile ricostruzione sul punto operata ora da Cass. Sez. U. 13/09/2016, n. 17989, alle cui ampie argomentazioni può qui bastare un richiamo, ribadendosi che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore sono quelle liquide, cioè quelle in cui il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;

nella specie, è evidente che il petitum è determinato in base ad una mera moltiplicazione di semplici fattori noti (numero di ore per corrispettivo orario, con precisa individuazione dei relativi criteri indicati dalla creditrice come elusi dalla non corrispondenza dei dati offerti per la fatturazione con quelli invece risultanti dal libretto dell’aeromobile), sul cui ammontare totale inizialmente configurato non influiscono:

– nè la clausola – inidonea ad integrare un’effettiva riserva di conseguimento di ulteriori somme, ma che si esaurisce in una sostanziale clausola di stile (Cass. 26/07/2011, n. 16318) – di richiesta di somma diversa che eventualmente risulti dall’istruttoria a compiersi;

– nè la mancata iscrizione in bilancio, dovuta a prudenziali criteri di redazione di quel documento contabile, riguardo ai quali non è indice di indeterminatezza sul quantum;

– nè una generica disponibilità a tener conto di costi sostenuti da controparte, che, da un lato, non è riprodotta nelle conclusioni della creditrice, e, dall’altro lato, comunque non inficia la determinatezza del credito azionato ab origine, semmai lasciando indeterminato solo il controcredito, l’onere della prova del quale non incombeva certamente ad essa e dovendo il giudice accertare la liquidità allo stato degli atti (ancora una volta: Cass. Sez. U. n. 17989/16, cit., riprendendo la lettera della norma ed una giurisprudenza consolidata sul punto);

il regolamento è allora infondato e deve essere rigettato, con declaratoria, in dispositivo, della competenza del giudice che la ha correttamente riconosciuta e cioè del tribunale di Pavia;

a tanto conseguono la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e – senza la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – la dichiarazione di ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Pavia; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese, che liquida in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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