Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7816 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7816 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 2193-2015 proposto da:
DI MAGGIO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BERNARDINO PASANISI giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente Contro
BATTISTA DANIELE;

– intimato avverso la sentenza n. 507/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE SEZIONE iJISTM ;CATÀ di TARANTO doi 27/09/2013,
depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

de11’11 /02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Data pubblicazione: 20/04/2016

RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“Di Maggio Domenico proponeva opposizione al precetto
notificatogli da Battista Daniele sulla base di un assegno in suo
possesso sostenendo di aver ampiamente già restituito al Battista sia il

parte in titoli bancari che il Battista illegittimamente aveva trattenuto
continuando a porli in esecuzione.
L’opposizione veniva rigettata in primo grado, non ritenendo il
giudice di prime cure, a fronte della promessa di pagamento integrata
dall’assegno nelle mani del precettante, che il Di Maggio avesse
provato l’illegittimità del rapporto sottostante per l’esistenza di un
mutuo a tasso usuraio.
La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 507 del 5
novembre 2013 qui impugnata, ha confermato il rigetto
dell’opposizione a precetto, ribadendo che il Di Maggio non avesse
fornito prove sufficienti al superamento della presunzione di esistenza
del rapporto sottostante, fondata sulla disponibilità materiale in capo al
Battista dell’assegno.
Di Maggio Domenico propone un motivo di ricorso per cassazione
con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988
c.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio.
Il Battista, al quale il ricorso e stato regolarmente notificato, non ha
svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere dichiarato inammissibile.
La censura formulata dal ricorrente, sebbene formulata
congiuntamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di
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debito originario che ingenti interessi usurari, in parte in contanti e in

motivazione, appare in effetti esclusivamente tesa a contestare la
contraddittorietà della motivazione della corte d’appello e le
conclusioni cui questa perviene, nel senso di non ritenere provata
l’esistenza di un prestito usuraio ad unico fondamento del rapporto tra
il Di Maggio e il Battista. Il ricorrente sostiene che a fronte delle

idoneamente valorizzati dalla corte territoriale gli elementi di prova che
egli è stato comunque in grado di fornire, quali la condizione di
invalido del Battista, incompatibile con la dichiarazione di questi di
aver svolto alcuni lavori in favore del Di Maggio, a fronte dei quali
sarebbe stato ricompensato con la dazione di un assegno.
Preliminarmente è opportuno evidenziate che, poiché la sentenza
gravata è stata depositata il 5.11.2013, nel presente giudizio risulta
applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato
dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con la L. 7 agosto
2012, n. 134. Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per
cassazione possono essere impugnate “per omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti” – si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3
ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall’i 1 settembre
2012, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 83 del 2012.
Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile perché il nuovo
testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude l’autonoma rilevanza del vizio di
contraddittorietà della motivazione (v. anche Cass. n.16300 del 2014).
La nuova e più circoscritta area di rilevanza, all’interno del sindacato di
legittimità, del vizio di motivazione, in riferimento alle sentenze
pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi, va intesa, in applicazione dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo
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difficoltà di provare l’usurarietà del rapporto non sarebbero stati

conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei
ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai
precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica
della Corte di cassazione. Ne consegue che, come già affermato da
questa Corte : a) l’omesso esame” non può intendersi che “omessa

è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; h) i fatti
decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile
come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali
ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza
soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà
della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo
nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio
decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (
v. Cass. n. 7983 del 2014).
Nel caso di specie il ricorrente non ipotizza neppure una sostanziale
mancanza di motivazione , del resto da escludersi atteso che la
sentenza impugnata considera ed esamina le risultanze istruttorie e non
le reputa idonee a superare la presunzione di esistenza del rapporto che
la disponibilità dell’assegno, integrante una promessa di pagamento,
integra in favore del Battista.
Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per i motivi esposti.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del
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motivazione”, perché l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o

ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dello
stesso ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13,
comma quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 11.2.2016
Il Presidente
Dott.ssa Uliana Armano

P.Q.M.

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