Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7816 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ITAL TBS spa, rappresentata e difesa dall’avv. GERIN Piero e

dall’avv. Angelo Scarpa, presso il quale è elettivamente domiciliata

in Roma in Via Alberico II n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 3/8/08, depositata il 10 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 3/8/08, depositata il 10 gennaio 2008, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Trieste 1, ha confermato l’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, alla spa ITAL TBS per l’anno 2002. Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che l’emesso tempestivo invio della comunicazione dei dati come prescritto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), non comporta la decadenza dal beneficio, ostandovi la previsione del divieto di retroattività della norma tributaria, di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 3 e 1, disposizioni aventi il carattere di norma ordinaria rinforzata, prevalente su quelle ordinarie comuni, con la conseguenza che il termine fissato in base alla dettata L. n. 289 del 2002, art. 62 è illegittimo, perchè più breve di quello garantistico di sessanta giorni previsto dallo statuto del contribuente.

La spa ITAL TIBS resistei con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per aver ritenuto che la difformità del termine fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), rispetto al termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, comporti l’inefficacia, della prima previsione, nonchè l’illegittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta fondato sul mancato rispetto del termine da essa fissato.

Questa Corte ha affermato che “l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (corre previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto modello CVS) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove i beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica” (Cass. n. 3578 e n. 16442 del 2009).

Ed ha inoltre chiarito che “le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 (Cass. n. 8254 e n. 19627 del 2009).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1 e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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