Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7815 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 31/03/2010), n.7815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello

Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Alessandro Farnese 7, presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e

Cogliati Dezza Alessandro che lo rappresentano e difendono per delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/29/06 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 5 dicembre 2006, depositata il 23

gennaio 2007, R.G. 3249/06;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 27 novembre

2009 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente P.G. ha proposto opposizione alla cartella di pagamento relativa a Iva e imposte dirette per gli anni 1995, 1996 e 1997 emessa in esecuzione delle sentenze della C.T.R. del Lazio nn. 53 – 54 – 55 – 56 – 57/34/2005. Ha eccepito l’illegittimita’ della richiesta erariale perche’ emessa in relazione a sentenze non ancora passate in giudicato.

L’Amministrazione finanziaria ha invece affermato la legittimita’ della cartella perche’ conforme al dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

La C.T.P. ha rigettato il ricorso.

Tale decisione e’ stata confermata dalla C.T.R. che ha pero’ sospeso l’esecutivita’ della cartella relativamente al pagamento delle sanzioni e sino all’esito dei giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo e deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 47, 49 e 68 e dell’art. 327 c.p.c..

Si difende con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate pone il seguente quesito di diritto: se, alla luce del dettato di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19 oltre che delle altre disposizioni meglio specificate in rubrica (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 47 e 49 e art. 337 c.p.c.) cosi’ come interpretati dalla uniforme giurisprudenza di legittimita’, innanzi alle Commissioni tributarie regionali e’ ammessa soltanto la richiesta di sospensione di esecutivita’ dei capi della sentenza di prime cure riguardanti le sanzioni – a seguito di sentenza della C.T.P. ed in pendenza di appello contro tale pronuncia – di modo che al di fuori delle ridette ipotesi (quali ad esempio la pendenza di giudizi di cassazione) il D.Lgs. n. 546/1992 non ha conferito alle Commissioni tributarie regionali alcun potere di sospensione della sentenza impugnata, neppure con riguardo ai capi concernenti sanzioni.

Al quesito di diritto deve darsi secondo questa Corte risposta affermativa in quanto – come ha chiarito la Corte Costituzionale, con la sentenza (C. Cost. n. 165/2000) richiamata dall’Avvocatura dello Stato l’esclusione, nel processo tributario, di ogni possibilita’ di tutela cautelare nei confronti della efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado non e’ lesiva del diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost.. Ne’ e’ lesivo del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparita’ di trattamento che determinerebbero, quanto alla tutela giurisdizionale offerta ai contribuenti, tra le controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione del giudice ordinario, nelle quali troverebbe applicazione l’art. 373 c.p.c., e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, che appunto non prevedono la possibilita’ di inibitoria. Infatti la disponibilita’ di misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost..

Enunciazione, questa, – che secondo il giudice delle leggi – e’ sicuramente riferibile, per la sua generalita’, anche al processo tributario e che si spiega con l’esigenza di evitare che la durata del processo vada a danno dell’attore che ha ragione e che, durante il tempo occorrente per l’accertamento in via ordinaria del suo diritto, e’ esposto al rischio di subire un danno irreparabile.

Risulta allora evidente come la garanzia costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga – con efficacia esecutiva – la domanda, rendendo superflua l’adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela. Con la conseguenza che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia, in favore della parte soccombente nel merito, deve ritenersi rimessa alla discrezionalita’ del legislatore.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di totale rigetto dell’appello del contribuente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di appello e di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta in toto l’appello del contribuente. Compensa le spese processuali del giudizio di appello e di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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