Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7815 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3238/2016 proposto da:

ERGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114

B, presso lo studio dell’avvocato RAINERI RODA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 500/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Ergo s.r.l. in liquidazione propone quattro motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 500 del 2015, depositata il 20 maggio 2015 dal Tribunale di Termini Imerese che, a conferma della sentenza del giudice di pace, rigettava la sua domanda di condanna nei confronti di L.R. al pagamento di una somma, costo del finanziamento richiesto dal L..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto destinato ad essere dichiarato inammissibile per tardività.

Il Collegio, previa discussione in Camera di consiglio, esaminata la memoria depositata dalla ricorrente, ha condiviso la proposta del relatore.

A fronte di una causa iniziata nel 2012, ovvero dopo l’entrata in vigore della norma che, modificando l’art. 327 c.p.c., ha ridotto a sei mesi il termine per impugnare le sentenze, la sentenza di appello è stata pubblicata il 20.5.2015, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 4.1.2016.

Al termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che dal 2015 è stato ridotto dal D.L. n. 132 del 2014, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, in 31 giorni, dal 1 al 31 agosto di ogni anno. Aggiungendo ai sei mesi i 31 giorni della sospensione feriale, il termine per notificare il ricorso andava a scadere il 21 dicembre 2015, mentre il ricorso è stato notificato il successivo 4 gennaio 2016, a termine già ampiamente scaduto.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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