Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7815 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Z.L., rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Giuseppe ed
elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Roberto Folchitto, in
Via Monti Parioli n. 28/int. 3;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 112/27/06, depositata il 20 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 112/27/06, depositata il 20 dicembre 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Varese, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRFEF e dell’ILOR per l’anno 1994 emesso a carico di Z. L., per avere l’ufficio fatto proprie le argomentazioni della Guardia di finanza, limitandosi a porre a base dell’accertamento il verbale di constatazione, venendo così meno al dovere di vagliare criticamente ed autonomamente gli elementi posti a base della pretesa impositiva, che la G.d.F non ha il compito di formulare neppure indirettamente.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32, 33 e 42, assume non sia illegittimo l’avviso di accertamento per il solo fatto che l’ufficio si sia fondato sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, senza procedere ad un’ulteriore ed autonoma valutazione.
Questa Corte ha più volte chiarito come la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio, da parte dell’amministrazione finanziaria, alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del cantraddittorio (ex multis, Cass. n. 10205 del 2003, n. 25146 del 2005, n. 1236 del 2006).
Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in cartiera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011