Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7815 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7815 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 12989-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.
12;
– ricorrente –

2013

contro

3542

AFFINITO
FRANCESCO,

ANGELA,
NREOZZI_

ALESSANDRINI

01

LEONARDO,

ALI’

ANDREOZZI MARIA GABRIELLA,

ANTONELLI FABIO, ARCANGELI LAURA,BARLETTA FRANCO,

Data pubblicazione: 03/04/2014

BARNESCHI SILVIA, BARTOLOMUCCI SIMONA, BIANCHINI
MARIA GRAZIA, BIGIONI MADDALENA, BONITATIBUS
MARGHERITA, BONTEMPO RITA, BRUNDU VINCENZO, BUCCOMINO
FRANCESCO S, BUONSANTI MICHELE, BUSSI PAOLA,
CALABRETTA SANTO, CANALE FRANCO, CAPOBIANCO EMANUELA,

CORRADO, CIAMPA VINCENZA, COLACINO ROSINA, COLASANTI
ANNA, CONTALDI PIETRO, ATIELLO ANIELLO, D’AMBROSIO
SIMONA M, DE CRESCENZO PATRIZIA, DE IULIS MARCO, DE
LUCA PATRIZIA, DE SANTIS MARIA PIA, DI BELLO LAURA,
DI DONFRANCESCO RAFFAELE, DI GIROLOMO SANDRA, DI MURO
FABIO, DI TANNO MARIA GIUSEPPINA, DINARO LETTERIA,
FACINO RITA, FASULO GIULIO, FERRAZZA CARLA, FIERRO
GIUSEPPINA, FOTI LUISA, GALLO MARIA ROSARIA, GALLO
ROSA, GAMBA MARIA LETIZIA, GARUFI CARMELO, GIANFELICE
TOMMASO, GIORDANO MARIA LUISA, GOBBI MASSIMO, GRASSO
GIUSEPPE, GUERRISI GOFFREDO, ITALIANO EMANUELE, IZZO
IMMACOLATA, LAMANNA ENRICO, LEODORI SANDRA, LIETO
VINCENZO, LIMENTANI ALESSANDRA, LO PIZZO NUNZIATA,
LOGOTETO GIOVANNI, MANCINI MAURO, MANTACI PALMA,
MARASCO GERARDA, MARCHIONNI MAURO, MARELLA ANNITA,
MARIANI PAOLA, MAROLDA FRANCESCO, MARRAS FRANCESCA,
MARTELLUCCI GIACINTA, MARTONE ANGELINA, MAZZITeLLI
MARIA TERESA, MENNELLA ANTONIO, MIGNONE GAETANO,
MINUTILLO RAFFAELE, MONAARO MARCO, MUSACCHIO
GABRIELLA, MUSTICA IRENE, OSTANI EGIDIO, PACILIO

CARFORA LUIGI, CASTELLI ELISABETTA, CHECCHERINI

MARCELLO, PAGLIONE ANNA MARIA, PAJNO PAOLA, PALM£RI
NADIA, PANZINI GIUSEPPE, PAOLINI FRANCESCO, PEZONE
CONCETTA, PIETROSINO FRANCESCO, PISCIOTTA GIUSEPPE,
PROTOPAPA MARINA, ROTONDO FRANCO, SALLUSTI IRENE,
SALVIN4 ANGELA, SALVINI LIDIANA, SANCRICCA TIZIANA,

SEBASTIANO, SCALZO LUCIA, SCAPECCIA PIERANNA,
SELVAGGI GIORGIO, SERRENTINO ANNA MARIA, SEVERINI
MARIA, SGOBBA NICOLA, SPINA FRANCESCO, STIRPARO
LUCIA, TARANTINI STEFANO, TEDESCO ISABELLA, TILENNI
DIANNI SILVANA, TIRONE t4ANOk, TORLONIA GIULIO,
TUOZZO ROSA, VASALE ALESSANDRA, VITI ANNA RITA,
VITTORI LAURA, ZELLI ANDREINA, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA F. OZANAM 69, presso lo
studio dell’avvocato PETILLO SALVATORE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PERCACCIO GIOVANNI BATTISTA, giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6808/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2009 R.G.N.
8689/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato MARCHINI PAOLO;
udito l’Avvocato PERCACCIO GIOVANNI BATTISTA;

SANDRONI MAURO, SANTUCCI MARCO, SARNO NICOLA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

il rigetto.

FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2009,
accoglieva la domanda — rigettata dal primo giudice così riformandone la
decisione — proposta dagli epigrafati controricorrenti nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed intesa ad accertare il loro diritto
all’inquadramento nella IX qualifica funzionale, ora C3, con decorrenza
giuridica ed economica dal 31.12.1990 od a quell’altra ritenuta di giustizia,
con conseguente condanna del detto Ministero al pagamento delle relative

differenze retributive oltre rivalutazione ed interessi.
Ad avviso della Corte territoriale l’art. 7 del D.L. n. 344/90 convertito in
legge n. 21/91 – secondo cui “Il personale appartenente al comparto
ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente all’entrata in
vigore della legge 11.7.1980 n. 312 per le qualifiche dell’ex carriera direttiva
o equiparata e superiori nonché il personale che lo precede in ruolo è
inquadrato nella nona qualifica funzionale in conformità a quanto previsto
dall’art. 3 della legge 7.7.1988 n. 254 con effetto dal 31.12.1990” – non era
stato abrogato dall’art. 72 del d.Lgs n. 29/1993 in quanto norma speciale
regolante la progressione in carriera solo di due categorie di dipendenti e,
precisamente, dei vincitori di concorso banditi prima dell’entrata in vigore
della legge n. 312/1980 e dei dipendenti che si trovavano già in ruolo i quali
precedevano i detti vincitori e che da questi si sarebbero visti scavalcati per
effetto del miglior inquadramento. Rilevava che gli appellanti rientravano in
questa seconda categoria e, dunque, avevano diritto all’inquadramento
invocato.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso in Ministero
dell’Economia e delle Finanze affidato a cinque motivi.
Resistono con controricorso gli epigrafati dipendenti illustrato da memoria
ex art. 378 c.p.c..
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 del D.L. n. 344/1990 e violazione degli artt. 72 del d.Lgs n. 29/93
e 69 comma 1° del d.Lgs n. 165/2001.
Si assume che l’art. 7 del DL n. 344/90, indipendentemente dalla sua
natura di norma speciale, non può applicarsi alla domanda di
inquadramento, successiva alla stipula del CCNL 1998-2001 comparto
Ministeri, del personale di 8° qualifica che precede nel ruolo quello
riammesso in servizio con la 9° qualifica, avendo l’art. 69 del d.Lgs. n.
1

165/2001 disposto la cessazione degli effetti, anche delle norme speciali
regolanti istituti del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, con
decorrenza dalla sottoscrizione del predetto CCNL avvenuta nel febbraio
1999.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 52 del d.Lgs n.
165/2001 e dell’art. 97 Cost. e la correlata falsa applicazione dell’art. 7 del
D.L. n. 344/1990.
Viene dedotto che per effetto dell’art. 52 del d.Lgs n. 165/2001, applicabile

alla fattispecie, non è consentita l’acquisizione di una superiore qualifica o
posizione economica a quei dipendenti in possesso della VIII qualifica per il
solo fatto di precedere nel ruolo i direttori di sezione o il personale con
anzianità di carriera direttiva di nove anni e sei mesi vincitori di concorsi
banditi prima della entrata in vigore della legge n. 312/1980 ed inquadrati in
virtù dell’art. 7 del DL n. 344/1990 nella ex IX qualifica.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 7 del D.L. n. 344/1990
per aver la Corte di appello verificato la precedenza nel ruolo, ai fini della
applicazione dell’art. 7 cit., con riferimento al ruolo unico di cui al DM
1.4.2000 vigente al momento di emissione del provvedimento di
inquadramento del dipendente (Moroni Giuseppe) riammesso in servizio
(nella fattispecie in data 10.4.2000) e non con riferimento alla datadecorrenza nella nuova qualifica (1.4.1993). Si evidenzia che se la Corte di
merito avesse correttamente applicato la norma si sarebbe avveduta che a
tale ultima data non vi era alcuna precedenza in ruolo ( il Moroni era
inserito nel ruolo della Amministrazione Centrale in cui non erano iscritti gli
attuali controricorrenti)bprecedenza
venutasi a creare solo a seguito della
i
istituzione del ruolo unico del personale del Ministero delle Finanze.
Con il quarto motivo si lamenta insufficiente motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in quanto la Corte di appello aveva
ritenuta provata la precedenza nel ruolo di cui al DM 1.4.2000, trascurando
di esaminare, non solo, che detto ruolo segue il mero ordine alfabetico e
non quello di anzianità, ma che il ruolo da prendere a riferimento per
valutare detta precedenza doveva essere quello esistente all’ 1.4.1993. Si
evidenzia che se la Corte ciò avesse fatto sarebbe giunta necessariamente
ad escludere in astratto la esistenza di una precedenza, attesa l’iscrizione
dei ricorrenti non nel ruolo del Moroni (Amministrazione Centrale), ma in
quello della Ragioneria dello Stato.

~P
2

Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 7 D.L. n. 344/1990
argomentandosi che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di
appello, nel caso in cui taluni dipendenti si trovino a precedere it
destinatario diretto dell’art. 7 del DL n. 344/1990, solo perché questi, per un
caso indipendente dai loro meriti e dalla loro volontà, sia stato riammesso
in servizio con la posizione imposta dall’art. 132 TU n. 3 del 1957 che li
voleva “scavalcati” ad opera della mera riammissione, tali dipendenti non
possono, per ciò solo, godere dell’ulteriore beneficio dello “scivolamento”.

Orbene, il primo motivo è inammissibile in quanto non considera, anche
nel quesito, il disposto dell’art. 71 del d.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “ai
sensi dell’art. 69, comma 1 0 secondo periodo, a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre
effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B)
al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi.
Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art.
69, con riferimento all’inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto
disposto dalla contrattazione collettiva nazionale”.
In effetti, l’art. 7 non risulta incluso tra le norme espressamente abrogate,
né, in quanto norma speciale, risulta essere incompatibile con la
contrattazione collettiva nazionale. La disposizione in esame, come
giustamente rilevato nella impugnata sentenza, ha inteso disciplinare il
riconoscimento della IX qualifica solo a due specifiche categorie di soggetti
e, precisamente, dei vincitori di concorso banditi prima dell’entrata in vigore
della legge n. 312/1980 e dei dipendenti che si trovavano già in ruolo i quali
precedevano i detti vincitori e che da questi si sarebbero visti scavalcati per
effetto del miglior inquadramento.
Dalla natura di norma speciale dell’ari. 7 cit. discende anche la
compatibilità con il disposto dell’art. 52 del d.Lgs n. 165/2001 cit. e , quindi,
la infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Quanto al terzo ed al quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto
logicamente connessi, ne va rilevata la inammissibilità in quanto viene
contestata una valutazione di merito operata dalla Corte di appello laddove
ha ritenuto che tutti gli attuali controricorrenti precedessero nel ruolo il
dipendente riammesso in servizio. Peraltro, non risulta che la questione
relativa alla iscrizione dei controricorrenti, alla data di decorrenza della

3

nuova qualifica per il riammesso in servizio, in un ruolo diverso fosse stata
sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
Infondato è anche il quinto motivo.
L’art. 7 cit. non opera alcuna distinzione ai fini della operatività del
meccanismo previsto per il riconoscimento della IX qualifica alle due
categorie di soggetti in esso contemplati avendo riguardo solo alla
oggettività della situazione venutasi a creare. E, comunque, il motivo finisce

impingono, in ultima analisi, in questioni di fatto.
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio, considerata al particolarità della questione
trattata in una all’alterno esito dei gradì> di merito, vanno interamente
compensate tra le parti.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa tra le parti le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.

con l’integrare mere osservazioni sollevate in via puramente ipotetica che

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