Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7814 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2380/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO D’APONTI;

– ricorrente –

contro

L.M.V., COMUNE DI CASTELLAMALARE DI STABIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1210/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LANA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti di L.M.V. e del Comune di Castellammare di Stabia (NA), per ottenere la cassazione della sentenza n. 1210/2015 del Tribunale di Torre Annunziata.

Il ricorso, aderendo alla proposta del relatore, è stato avviato alla trattazione camerale non partecipata, ex art. 380 bis c.p.c., in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, previa discussione in Camera di consiglio, ritiene di condividere la proposta del relatore.

La ricorrente Equitalia Sud s.p.a. lamenta, senza richiamare in effetti la violazione di alcuna specifica norma di legge, che il giudice d’appello, in accoglimento dell’appello del L.M., la cui opposizione all’esecuzione era stata accolta già in primo grado, abbia riliquidato le spese di primo grado in misura maggiore e liquidato a carico delle appellate in solido le spese del grado di appello.

Le considerazioni della ricorrente, oltre che non ancorate alla violazione di alcuna specifica norma di legge, sono destituite di fondamento: è ben vero che il giudice, a fronte di controversie di facile trattazione, ha la facoltà di liquidare le spese di lite scendendo anche al di sotto dei limiti fissati dalle tariffe professionali.

Tuttavia, come già chiarito da questa Corte, il R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, “ratione temporis” applicabile, consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma della L. n. 724 del 1942, art. 4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice, una volta operata la riduzione, dall’obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite (Cass. n. 3961 del 2016): nel caso di specie come emerge dalla sentenza, nessuna motivazione in tal senso era riportata nella sentenza impugnata, cosicchè non vi erano elementi per ritenere che la liquidazione al di sotto dei limiti fosse frutto di una scelta consapevole del giudice, che avrebbe comunque dovuto essere giustificata.

Il ricorso è pertanto infondato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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