Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7814 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7814 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA
sul ricorso 22116-2014 proposto da:
FAILLACI MICHEL, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MAURIZIO VECCHIO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente nonché contro
MASSARO MARZIA, MC2 SAS, POLETTO MASSIMILIANO,
POLETTO ROBERTO;

– intimati –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 1115/2014 della CORTE D’APPELLO di
TORINO dell’11/04/2014, depositata il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’

11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

Ric. 2014 n. 22116 sez. M3 ud. 11-02-2016
-2-

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Torino rigettò la domanda di
risoluzione di un contratto di cessione di azienda
proposta da Marzia Massaro nei confronti della MC2
di Faillaci Michel s.a.s. e di tre soci della

dell’inadempimento contestato.
La Corte di Appello ha riformato la sentenza
ritenendo che il requisito della gravità
risultasse concretizzato in considerazione di
inadempienze emerse in corso di giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione il solo
Michel Faillaci, affidandosi ad un unico motivo;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva
Prima dell’udienza, è stato depositato atto di
rinuncia al ricorso sottoscritto dal Faillaci e
dal suo difensore.
La rituale rinuncia al ricorso (che non
necessitava di notificazione agli intimati, in
quanto non costituiti) comporta l’estinzione del
giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c..
Non deve provvedersi in ordine alle spese di
lite, in difetto di attività difensiva da parte
degli intimati.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Roma, 11.2.2016
Il Presidente

3

stessa, sul rilievo della scarsa importanza

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