Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7813 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28333/2015 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA già Provincia Regionale di Catania e

successivamente Libero Consorzio Comunale di Catania, C.F.

(OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI N. 14, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO ORTOLEVA;

– ricorrente –

contro

P.C., P.L.S., P.A., P.G.,

PA.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

VENERANDO GAMBINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 577/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 1/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Provincia regionale di Catania, attualmente Città Metropolitana di Catania, veniva condannata a risarcire i danni alle cose e alle persone conseguenti all’incidente stradale in cui aveva perso la vita Pu.Ma..

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 577 del 2015 qui impugnata, rigettava l’appello dell’Amministrazione accogliendo l’appello incidentale dei congiunti della Pu., P.G., L.S., C. e Ca..

La Città Metropolitana di Catania propone cinque motivi di ricorso per cassazione illustrati da note conclusive.

Resistono i P. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, esaminate anche le argomentazioni sviluppate dalla controricorrente nelle note, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè il ricorso non contiene in effetti una segnalazione degli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma piuttosto contesta sotto vari profili l’accertamento in fatto sul quale si fonda l’affermazione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada sulla quale si è verificato l’incidente mortale. Contesta che non si sia svolta una adeguata istruttoria, con ricostruzione della dinamica, che la corte d’appello non abbia tenuto in conto la relazione degli agenti della polizia municipale (che non riproduce neppure nei punti salienti) dalla quale risulterebbe la perdita di controllo della vettura causata da malore, nè quanto riferito dal teste, contesta direttamente le affermazioni contenute nella consulenza tecnica.

Il ricorrente contrappone quindi, inammissibilmente, all’apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie contenuto nella sentenza impugnata un diverso apprezzamento in fatto, tentando di indurre la Corte ad un riesame del materiale probatorio, attività estranea all’oggetto del giudizio di cassazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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