Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7812 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 31/03/2010), n.7812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e

domiciliati presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

MARGAS s.p.a. in liquidazione (già Cantieri Navali Benetti Gecan

s.p.a.), in persona del suo liquidatore unico e legale

rappresentante, Dott. L.S., elettivamente domiciliata in

Roma, via Puccini 10, presso lo studio dell’avv.to FERRI GIANCARLO,

da cui è rappresentata e difesa, unitamente con l’avv.to Emilio

Girino per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/14/02 della Commissione tributaria

regionale di Genova, emessa il 19 giugno 2002, depositata l’8 luglio

2002, R.G. 195/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26 novembre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Massimo Santoro per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito l’Avvocato Emilio Gerino per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

in via principale e in subordine per l’accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società per azioni Cantieri Navali Benetti proponeva opposizione all’avviso di rettifica del reddito di impresa notificato dall’Amministrazione finanziaria e fondato su un diverso criterio di conteggio delle rimanenze relativamente alla costruzione di due navi destinate al trasporto commerciale di gas etilene che aveva portato l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di La Spezia a operare una ripresa fiscale a carico della società pari a L. 53.617.669.000.

La C.T.P. accoglieva il ricorso rilevando che i corrispettivi da determinare secondo gli stati di avanzamento non si possono ricavare dalle certificazioni del Registro Navale Italiano come invece aveva fatto l’Ufficio delle II.DD..

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R..

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione dell’art. 60, comma 2, e la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60, comma 5, degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonchè la insufficienza e incongruità della motivazione.

Secondo le amministrazioni ricorrenti il criterio ordinario di valutazione delle rimanenze è quello previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 60, comma 2, (T.U.I.R.) e cioè quello basato sul valore dei corrispettivi. L’art. 60, comma 5, legittima anche l’opzione della valutazione sulla base dei costi sostenuti ma si tratta di un’opzione che deve essere esplicitata e autorizzata. Inoltre, secondo le amministrazioni ricorrenti, non è possibile mettere in discussione, apoditticamente, come ha fatto invece la C.T.R., l’attendibilità della certificazione del R.I.Na. che del resto, nella specie, è rappresentativa della effettiva situazione attinente lo stato di esecuzione dell’opera, alla cui stregua deve determinarsi il dato di natura tributaria.

Si difende con controricorso la s.p.a. Margas in liquidazione, subentrata alla s.p.a. Cantieri Navali Benetti Gecan che eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso per tardività, difetto di autosufficienza e deduzione di censure di merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si osserva che il termine lungo di impugnazione cumulato al termine di sospensione per l’applicazione della legge n. 289/2002 e ai termini di sospensione feriale relativi al 2002 e al 2004 porta a considerare tempestivo il ricorso consegnato per la notifica il 4 marzo 2005.

Il ricorso va peraltro respinto perchè infondato. La impugnazione dell’amministrazione finanziaria non coglie infatti la ratio decidendi della C.T.R. laddove contrappone il criterio dei corrispettivi (applicato dall’Ufficio) a quello dei costi (applicato dalla società contribuente e ritenuto congruo dalle commissioni tributarie adite) per la cui applicazione mancherebbe comunque – rilevano le amministrazioni ricorrenti – la necessaria richiesta e autorizzazione. In realtà non vi è divergenza sull’applicazione della stima delle rimanenze sulla base dei corrispettivi pattuiti ma vi è piuttosto divergenza sul criterio di determinazione dei corrispettivi, divergenza che rimonta alla diversa qualificazione nella vicenda contrattuale degli stati di avanzamento dei lavori. Questo rilievo fa ritenere infondata la dedotta violazione dell’art. 60 del cit. T.U.I.R. mentre è rimasta allo stadio di mera enunciazione la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Quanto invece al difetto di motivazione si condivide in parte la censura di difetto di autosufficienza mossa dalla società controricorrente.

Il ragionamento portato avanti con chiarezza dalla C.T.R. è stato quello di ricostruire la volontà delle parti secondo un criterio di aderenza allo svolgimento economico del rapporto. Tale impostazione ha portato la C.T.R. a disapplicare parzialmente i valori di avanzamento registrati dal R.I.Na. perchè sopravvalutativi della reale esecuzione dei lavori nell’anno 1992, e ciò in quanto tali valori sono intesi a quantificare il peso materiale delle opere eseguite nel cantiere condotto dalla Benetti Gecan e anche al di fuori di esso (e cioè anche nei cantieri e nelle officine dei fornitori terzi) nonostante la non fatturazione allo stato di tali opere “esterne”. Un tale criterio, secondo la C.T.R., non conduce a una veridica rappresentazione del grado di avanzamento del cantiere nè del valore delle opere realizzate, parametri che necessariamente condizionano una corretta determinazione dei corrispettivi parametrata sugli stati di avanzamenti dei lavori. Di tale affermazione la C.T.R. trae una conferma dalla comparazione, ex post, fra percentuali del R.I.Na. e effettiva fine delle opere. Un rapporto che non collima in quanto la stima del R.I.Na. per una delle due navi raggiungeva nel 1992 il 93.58% mentre l’opera era ancora lungi dall’essere ultimata.

Si deve rilevare a questo punto che la C.T.R., al di là di una valutazione di merito che non compete a questa Corte, ha compiuto un’analisi della volontà negoziale delle parti private al fine di individuare quali fossero i corrispettivi pattuiti, perchè tale dato era, come si è visto, rilevante sotto il profilo fiscale. Nell’esercizio di questo potere di valutazione, eminentemente di merito, la C.T.R. si è orientata in base ai criteri ermeneutici della equa contemperazione degli interessi delle parti e della aderenza alla realtà economica del rapporto. A fronte di questa operazione ermeneutica cosi condotta l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto, per invocare la incongruità dell’esclusione dei valori registrati dal R.I.Na., addurre una contraria volontà contrattuale rispetto all’utilizzazione di tali valori o evidenziare la palese non aderenza della stima operata dalla società contribuente rispetto ai criteri recepiti dalla C.T.R. ferma la loro congruità dal punto di vista astratto. Ma sotto entrambi tali profili il ricorso si dimostra privo di concreti argomenti perchè non è in contestazione che le parti ricorsero al riferimento ai valori R.I.Na. solo per una parte non certo maggioritaria del valore delle opere previste.

Mentre quanto alla maggiore aderenza della stima operata dalla società contribuente ai criteri adottati dalla C.T.R. rispetto ai valori R.I.Na. l’Amministrazione finanziaria non ha portato argomenti idonei a mettere in forse la esaustività e logicità della motivazione.

Sussistono giusti motivi connessi alla particolarità della fattispecie per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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