Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7811 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. I, 05/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., con domicilio eletto in Roma, Via A. Cantore n.

5, presso l’Avv. Edoardo Spighetti, rappresentato e difeso dall’Avv.

VASSALLO Giuseppe, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania rep.

1359 depositato il 26 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.825,00 per anni 12 e mesi due circa di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al giudice amministrativo dall’agosto 1989 al settembre 2004.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la liquidazione del danno morale operata in misura di Euro 150,00 per anno. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, della legge – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma notevolmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il solo riferimento alla inammissibilità della domanda.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa ne merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (sentenza n. 14753/2010) a mente della quale, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo in assenza di tempestive iniziative sollecitatorie l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria, il Ministero deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 7.500,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 7.500,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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