Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7809 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22660/2015 proposto da:

C.G., F.V., in proprio e quali genitori

esercenti la potestà sui figli minori C.M.,

Ca.Ga., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61,

presso lo studio dell’avvocato VALINTINO GENTILE, rappresentati e

difesi dall’avvocato EUGENIO D’ANGELO, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VALDERICE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GIOVANNA

MASSIMO D’AZEGLIO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CO.GI., A.C., c.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1157/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 11/7/2014 la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C.G. e F.V., in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori C.M. e Ga., diretta alla condanna del Comune di Valderice e di Co.Gi. al risarcimento dei danni dagli attori asseritamente subiti, in ragione della propagazione di immissioni sonore intollerabili diffuse dai fondi di proprietà del Comune convenuto (limitrofi a quello degli attori), gestiti dall’associazione bocciofila “(OMISSIS)” presieduta dal Co..

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato l’assenza di alcuna prova in ordine alla presenza di patologie a carico degli attori, causalmente riconducibili alle immissioni sonore dedotte in giudizio, non avendo peraltro gli originari attori provveduto ad impugnare la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso la sussistenza di danni non patrimoniali diversi dalla lesione alla salute.

2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione C.G. e F.V., in proprio e nella qualità dedotta, sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso il Comune di Valderice, che ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

4. Co.Gi. non ha svolto difese in questa sede.

5. A seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità delle eccezioni sollevate per la prima volta in sede d’appello dalle controparti, in relazione alla contestazione dei danni denunciati dagli attori, non avendo gli appellanti mai espressamente contestato la sussistenza effettiva di detti danni, limitandosi a rilevare il solo difetto di prova in ordine al quantum debeatur.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la mancata contestazione, da parte dei convenuti, dell’effettiva sussistenza di danni alla salute a carico degli attori, limitandosi unicamente a contestarne l’entità.

3. Il primo e il secondo motivo sono entrambi inammissibili.

Osserva il collegio come, sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498). Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta al thema decidendum, perchè non contestata (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 17253 del 23/07/2009, Rv. 609289), con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto a indicare nel ricorso elementi idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la completezza dell’atto introduttivo della controversia e la mancata contestazione del contenuto di tale atto, non potendo limitarsi al generico richiamo della mancata contestazione o alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali della controparte.

E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

Nella violazione di tale principio devono ritenersi incorsi i ricorrenti con i motivi d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi del mancato rilievo, da parte della corte territoriale, del cennato difetto di contestazione, ad opera di controparte, della sussistenza effettiva di danni a carico degli attori, hanno tuttavia trascurato di allegare i documenti e gli atti processuali (indicando il relativo contenuto e la relativa collocazione negli atti del processo) attestanti il preteso errore del giudice d’appello, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d’impugnazione proposti.

4. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’insussistenza di prove idonee ad attestare la sussistenza di patologie a carico dei ricorrenti a causa delle immissioni sonore dedotte in giudizio, senza tener conto delle informazioni ricavabili dal fatto notorio costituito dalla normale lesività delle emissioni sonore eccedenti i limiti di tollerabilità.

5. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale trascurato di utilizzare ai fini della prova la consulenza medica redatta dalla Dottoressa D.M.G. prodotta nel corso del giudizio e rimasta incontestata.

6. Il terzo e il quarto motivo sono entrambi inammissibili.

Osserva il collegio come i ricorrenti abbiano prospettato i vizi in esame sotto il profilo della violazione di legge, là dove gli stessi risultano aver viceversa richiamato, a fondamento delle censure illustrate, l’esame delle risultanze di causa con riguardo alla (da loro ritenuta) più esatta ricostruzione dei profili di determinazione del danno, al fine di comprovare l’erronea ricognizione, da parte della corte territoriale, della fattispecie concreta e non già l’erronea lettura di una fattispecie normativa astratta, unica rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si tratta di un’operazione che – neppure coinvolgendo l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso (insistendo il ricorrente nella valorizzazione di una diversa ricostruzione dello stesso, rispetto a quanto operato dal giudice a quo) – rimane del tutto estranea alla logica di prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, come tale inammissibilmente sollevato in questa sede.

E’ appena il caso di evidenziare l’assoluta irrilevanza della denunciata mancata considerazione, da parte della corte territoriale, della consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, non potendo la censura avanzata in sede di legittimità (anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) risolversi nella contestata omessa valutazione di un mezzo di prova, là dove detta omissione non rifluisca sull’omesso esame di un fatto storico della cui sicura decisività, ai fini della risoluzione della controversia, il ricorrente abbia totalmente trascurato di sottolineare le occorrenze. Il Collegio rileva, inoltre, che il paradigma dell’art. 115 c.p.c., è invocato al di fuori di quanto consentito (vedi Cass., Sez. Un., n. 16598/16).

7. Alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso – cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario – segue la condanna dei ricorrenti, in proprio e nella qualità, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione comunale controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in proprio e nella qualità, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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