Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7809 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7809 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul mora) 17477-2014 proposto da:
LUCARELLI ALDO, eictdv-amente doiniciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTT 10, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO A.
CATANZARITI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;

– ricorrente -contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA-DIVISIONE S.I.S., MARRONE
ANTONIO;

intimati

avverso la sentenza n. 2601/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 29/05/2013;

913

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRE CA;
udito l’Avvocato ROBERTO CATANZARITI che si riporta.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Aldo Lucarelli nei confronti di Antonio Marrone e della S.I.S. Assicurazioni S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora (la quale aveva accolto parzialmente la domanda dell'odierno ricorrente, accertando l'esclusiva responsabilità del Morrone nella causazione di un sinistro stradale e condannando quest'ultimo in solido con la S.I.S. Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni per la somma di euro 11.889,66, oltre interessi e metà spese di giudizio), poiché ha ritenuto che i motivi di appello non rispettassero il principio di specificità stabilito dall'art. 342 cod. proc. civ., in quanto si limitavano a riproporre nel secondo grado le stesse questioni proposte nel primo giudizio senza confutare le ragioni esposte nella sentenza di primo grado; avverso detta pronuncia ricorre Aldo Lucarelli con due motivi di ricorso. Gli intimati non svolgono attività difensiva; il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni; in atti è presente un'istanza, depositata dal ricorrente il 4 settembre 2014, con la quale si chiedeva la rimessione in termini per procedere ad una nuova notificazione del ricorso nel domicilio eletto dai procuratori della Milano Assicurazioni S.p.A. e del Morrone (Avv.ti Luca Santoro e Luciano Santoro), poiché la notificazione del ricorso, effettuata in data 10 luglio 2014 e indirizzata all'Avv. Santina D'Eremo (nella qualità di domiciliatario), in Roma, alla via Val Travaglia, n. 6, aveva dato esito negativo, in quanto lo stesso difensore risultava trasferito; il Presidente, richiamata la giurisprudenza di cui appresso, ha adottato un provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza, notificato al ricorrente in data 27 ottobre 2014; la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte è nel senso che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del Ric. 2014 n. 17477 sez. M3 - uct 10-02-2016 -2- Premesso in fatto La relazione è stata notificata come per legge. La parte non ha depositato memoria, ma il difensore comparso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 ha prodotto copia del ricorso notificato in data 11 novembre 2014 ad entrambi gli intimati presso lo stesso avvocato domiciliatario. Ritenuto in diritto. I fatti sopravvenuti alla relazione rendono il ricorso improcedibile. Infatti, il ricorrente, venuto a conoscenza del mancato perfezionamento della notificazione in data 1 settembre 2014, si è riattivato in un termine -7 novembre 2014- non del tutto irragionevole, tanto da completare la notificazione in data 11 novembre 2014. Tuttavia, non ha proceduto a depositare nella cancelleria della Corte la copia del ricorso notificato, così come prescritto dall'art. 369, comma primo, cod. proc. civ. (tanto è vero che nella relazione —depositata il 25 kic. 2014 n. 17477 sez. M3 - ud, 10-02-2016 -3- procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. ex pluribus Cass. S.U. n. 17352/09, Cass. n. 9114/12 ed altre); nel caso di specie, dagli atti non emerge che il ricorrente, dopo essere venuto a conoscenza del mancato perfezionarsi della notifica in data 1 settembre 2014, abbia tempestivamente provveduto a riattivare il procedimento notificatorio, ed anzi tale inerzia appare essersi protratta anche successivamente alla comunicazione del citato provvedimento di non luogo a provvedere, nonostante risulti che il ricorrente fosse a conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario (per averlo reperito sull'archivio telematico del CNF) già alla data di presentazione dell'istanza di rimessione in termini; posto dunque che la richiesta di rimessione in termini non assolve, in base alla giurisprudenza citata, all'onere di tempestiva ripresa del procedimento notificatorio e che tale procedimento non risulta essere stato riattivato altrimenti dal ricorrente, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, poiché non notificato entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.>>.

maggio 2015 si dà atto che non risulta completato il procedimento
notificatorio- e che la prova della notificazione del ricorso è stata
fornita soltanto con la produzione in data 10 febbraio 2016).
Orbene, si è già affermato che, in sede di giudizio di legittimità,
qualora la Corte di Cassazione, riscontrata la nullità della notifica del

deposito — ad opera del ricorrente destinatario dell’ordine — del ricorso
nuovamente e correttamente notificato alla controparte deve avere
luogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del
termine assegnato dal giudice per la rinnovazione, secondo la
previsione dell’art. 371-bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un., 21 luglio
2004, n. 13602): la cui inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di
improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. Un., ord. 2 dicembre 2005, n.
26225; Cass. 30 giugno 2011, n. 14445; Cass. 23 marzo 2012, n. 4747;
Cass., ord. 25 luglio 2012, n. 13094; Cass., ord. 7 novembre 2012, n.
19254; Cass. 21 novembre 2013, n. 26141; Cass. 24 novembre 2014, n.
24975; Cass., ord. 12 marzo 2015, n. 4958) e senza che possa rilevare
né la data di materiale recupero dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato con cui la rinnovazione è stata eseguita (solo la
successiva produzione del quale, del resto, la consolidata
giurisprudenza di questa Corte ammette fino all’udienza di
discussione), né una eventuale costituzione del resistente, posto che il
principio – sancito dall’art.156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della
nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce
esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e
non di termini perentori.
Il principio è applicabile anche al caso in esame, in cui, pur non
essendoci stata la concessione del termine per la rinnovazione della

Ric. 2014 n. 17477 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-4-

ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., il

notificazione del ricorso, il ricorrente vi ha provveduto
spontaneamente, in ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati
nella relazione. Allora, in applicazione del primo comma del già
richiamato art. 369 cod. proc. civ., avrebbe dovuto depositare il ricorso

stata effettuata 1’11 novembre 2014.
In mancanza, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono
difesi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 10 febbraio 2016, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

notificato entro venti giorni dalla notificazione, che, nella specie, è

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