Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7808 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21665/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERDINANDO DEL MONDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEONARDO COTUGNO, giusta procura speciale in calce

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2180/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del

12/02/2015, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 12/2/2015, il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione con la quale il Giudice di pace di Afragola ha rigettato la domanda proposta da S.G. nei confronti della Generali Italia s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni in relazione a un sinistro stradale asseritamente provocato da un soggetto rimasto sconosciuto.

A sostegno della decisione assunta, il Tribunale di Napoli ha evidenziato l’insussistenza di alcuna prova idonea a confermare l’effettiva verificazione del sinistro secondo le occorrenze dedotte dall’originario attore.

2. Avverso la sentenza del giudice d’appello, ha proposto ricorso per cassazione S.G., sulla base di due motivi di impugnazione.

3. Resiste con controricorso la Generali Italia s.p.a., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, o comunque per il rigetto dell’impugnazione.

4. A seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello erroneamente giudicato inattendibili le prove testimoniali acquisite al giudizio senza tener conto di tutta la documentazione prodotta, con particolare riguardo al referto di pronto soccorso relativo al minore S.A..

2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 113, 115, 132 e 320 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il tribunale omesso di valutare in modo congruo le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dall’attore in sede di interrogatorio libero, in tal modo attribuendone un’indiretta efficacia sulle risultanze emergenti dai restanti elementi di prova, senza adeguata motivazione.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo l’eventuale falsa applicazione delle norme dedotte sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Quanto al profilo del vizio di motivazione, lo stesso si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati)t del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il S. neppure prospettato in termini certi e inequivoci alcun profilo di decisività dei fatti asseritamente omessi dall’esame del giudice d’appello (cfr. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), peraltro in aperto contrasto con i principi di diritto fatti propri da Sez. U., Sentenza n. 16598 del 05/08/2016 (in motivazione).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso – cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario – segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese e accessori come per legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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