Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7808 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7808 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 17284-2014 proposto da:
DALLAN LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SONIA MARIAN e
ADOLFO BARATTO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
WINDSURFINGSCHULE ZDENKO HRDY, in persona del titolare
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato
GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO FAGOTTO, giusta mandato a margine del
controricorso;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

nonché contro
SOCIETA’ GENERALI VERSICHERUNG AG, già SOCIETA’
LLOYD VERSICHERUNG AG;
– intimata –

VENEZIA, depositata il 25/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI, che si riporta.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni alla persona avanzata dall'attrice, Laura Dallan, per un incidente accaduto, in data 14 agosto 1998, quando, durante una lezione di windsurf da principiante, era caduta in mare e, una volta risalita in superficie, era stata colpita dall'albero della vela, riportando lesioni ai denti ed alle labbra. La Dallan, sostenendo la responsabilità dell'istruttore Michael Simek, aveva citato in giudizio la scuola di windsurf Windsurfingshule Zdenko Hrdy, in persona del suo legale rappresentante Zdenko Hrdy, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod.civ. La convenuta aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria società di assicurazioni, Società Lloyd Versicherung Ag, poi Società Generali Versicherung Ag., che pure si era costituita in giudizio. 2.- La Corte d'Appello ha ritenuto che non sia stata provata la dinamica dell'accaduto e che non sia stato provato nemmeno che la dichiarazione in lingua tedesca, sottoscritta dalla Dallan e dal teste Beltrame (su cui infra), non corrispondesse «all'effettivo svolgersi degli eventi>>. Conseguentemente, ha
affermato che non è stata raggiunta la prova che il sinistro sia accaduto per
negligenza o imperizia dell’istruttore ed ha perciò rigettato il gravame.
Il ricorso è proposto con tre motivi.
3 Con il primo motivo si censura la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 132 n.4 c.p.c. – omessa e/o carente motivazione, ai sensi dell’art. 360
n.4 cod. proc. civ.
Con il secondo ed il terzo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360 n.5 c.p.c.
Il primo motivo è infondato; i restanti due sono inammissibili.

Ric. 2014 n. 17284 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-2-

avverso la sentenza n. 2164/2013 della CORTE D’APPELLO di

Ric. 2014 n. 17284 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-3-

3.1.- Il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione
dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. si ha, come rilevato pure dalla parte resistente,
soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante ovvero apparente o
apodittica; quando vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili; quando la motivazione sia perplessa od incomprensibile.
Si tratta di una casistica che, elaborata con riferimento alle ipotesi di ricorso
straordinario per cassazione, quando questo non era ammesso per difetto di
motivazione (vale a dire prima della modifica apportata all’art. 360 cod. proc.
civ. con l’inserimento dell’ultimo comma con l’art. 2 del d.lgv. n. 40 del 2006),
è stata, di recente, ribadita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/14, con
la quale si è affermato che «è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il
vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con
le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta
di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione».
3.2. — La sentenza impugnata non è mancante di motivazione, ma dà atto -con
motivazione concisa- di avere tenuto conto «delle numerose deposizioni
testimoniali, sicuramente non univoche e a volte contrastanti», al fine di
giustificare coerentemente l’affermazione che non «è emersa con sufficiente
precisione la dinamica dell’accaduto»; parimenti, dà conto di avere
considerato la dichiarazione scritta in tedesco e sottoscritta dall’attrice e dallo
zio, il testimone Giuseppe Beltrame, ed argomenta circa il fatto che questa
(contenente, a sua volta, una delle possibili, differenti, ricostruzioni della
dinamica dell’incidente emerse in corso di causa) non avrebbe ricevuto
significative smentite dalle risultanze processuali.
Trattasi, all’evidenza, di motivazione che non presenta affatto i caratteri di
anomalia che la vizierebbero come mancante in violazione del n. 4 dell’art. 132
cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.
4.- Con i motivi restanti, entrambi fondati sul n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.,
la ricorrente per un verso (secondo motivo) censura la motivazione concernente
la valutazione delle testimonianze in riferimento alla ricostruzione della
dinamica dell’incidente e per altro verso (terzo motivo) censura la parte di
sentenza in cui si afferma che l’appellante non avrebbe «provato che la
dichiarazione in lingua tedesca, sottoscritta dalla Dallan e dal teste Beltrame,
non corrispondesse all’effettivo svolgersi dei fatti non essendo certo sufficiente
allo scopo l’affermazione di parte appellante».
4.1.- Nessuna delle due censure è sussumibile nel vizio di omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed
invero, per come affermato nella già citata sentenza a S.U. n. 8053/14, << l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito La relazione è stata notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Quanto alla memoria depositata dalla ricorrente, si osserva che, contrariamente a quanto ivi affermato, la sentenza impugnata non è motivata per relationein alla sentenza di primo grado, ma esprime una valutazione circa la non univocità degli esiti della prova testimoniale, ritenuta perciò inidonea a far emergere un'univoca ricostruzione dell'accaduto ed a smentire quella contenuta nella dichiarazione in lingua tedesca sottoscritta dalla parte. Il contrario assunto della ricorrente si fonda su una valutazione meramente soggettiva dei medesimi dati istruttori, che, proprio perché tale, dimostra come, in realtà, il vizio lamentato non sia affatto quello di apparenza di Ric. 2014 n. 17284 sez. M3 - ud. 10-02-2016 -4- oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il 'fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». 4.2.- Non vi è fatto storico alcuno che la Corte d'Appello abbia omesso di esaminare e che la ricorrente abbia indicato in ricorso come, appunto, trascurato da parte del giudice di merito. Piuttosto, si contesta come questi abbia valutato le risultanze probatorie e come ne abbia dato conto in motivazione. Orbene, trattasi di profili della motivazione non più sindacabili in sede di legittimità, poiché attengono tutt'al più ad una sua (pretesa) insufficienza, oramai priva di autonoma rilevanza (cfr. Cass. n. 16300/14, nonché Cass. n. 7983/14). I motivi secondo e terzo sono perciò inammissibili. In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.>>.

motivazione, bensì di erroneo (asserito) malgoverno del materiale
istruttorio, come evidenziato già nella relazione.
Nulla di nuovo si aggiunge in memoria anche quanto al secondo e,
soprattutto, al terzo motivo di ricorso; quest’ultimo, relativo al fatto

predisposta dall’istruttore. Questo fatto (nella sua interezza, vale a dire
con cognizione dei tempi e dei modi in cui si pervenne alla
sottoscrizione del documento —che non possono reputarsi non
esaminati solo perché non espressamente menzionati in motivazione,
essendo dati acquisiti al processo proprio quelli inerenti le circostanze
di redazione della dichiarazione) è stato valutato dalla Corte di merito,
sia pure con un esito della valutazione difforme dalle aspettative della
parte.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente,
nell’importo complessivo di € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Ric. 2014 n. 17284 sez. M3 ud. 10-02-2016
-5-

storico della sottoscrizione della dichiarazione in lingua tedesca

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Così deciso in Roma, il giorno 10 febbraio 2016, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

Lt

articolo 13.

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