Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7808 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. I, 05/04/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni 268/A, presso gli avvocati IACOVONI Giovanni e Gianluca

Caporossi, che lo rappresentano e difendono, insieme con l’avv.

Consuelo Feroci, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI

TRIESTE, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Trieste in data 22 agosto

2008, nel procedimento n. 5498/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 23 novembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. ABBRITTI Pietro, che nulla ha osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori del ricorrente:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. K.F., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso il decreto in data 22 agosto 2008, con il quale il Giudice di pace di Trieste ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di revoca dell’espulsione, emesso dalla Prefettura, U.T.G., di Trieste in data 11 febbraio 2008;

1.1. il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Trieste, U.T.G., intimati, non hanno svolto difese;

Osserva:

2. il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, ravvisando un proprio difetto di giurisdizione e comunque, decidendo nel merito, ritenendo non essere stato dimostrato dal ricorrente il proprio stato di perseguitato in conseguenza della propria etnia di berbero-sciita ed altresì argomentando che il K.F. è entrato in Italia abusando della doppia identità assunta e che pertanto il suo ingresso nel territorio italiano con un nuovo visto e la sua assunzione presso una ditta sita nel nostro Stato sono circostanze verificatesi in piena violazione della legge sulla immigrazione, che, anche per la inosservanza della regola dei flussi migratori, non possono porre nel nulla gli effetti della precedente espulsione non rispettata;

3. con l’unico motivo il ricorrente si duole che il Giudice di Pace abbia affermato il proprio difetto di giurisdizione; la censura appare inammissibile, in quanto il Giudice di Pace, pur sembrando in un primo momento negare la propria giurisdizione, si è tuttavia pronunciato sul merito della controversia, così riconoscendo implicitamente la propria potestas iudicandi, in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U,. 2005/384; 2005/20122), e il ricorrente non ha mosso alcuna censura attinente al merito della decisione ed alle argomentazioni poste a base della medesima;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 3, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli arti 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato due memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione che precede, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente in dette memorie, che non forniscono elementi di giudizio che non siano stati già valutati nella relazione in atti o che comunque inducano a differenti conclusioni; ritenuto in particolare che, tenuto conto della complessiva motivazione e del dispositivo del provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Trieste, pur inizialmente dubitando della propria giurisdizione, si è comunque pronunciato sul ricorso avverso il diniego del provvedimento di revoca dell’espulsione, rigettandolo nel merito e così riconoscendo implicitamente la propria potestas iudicandi, in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il diniego di revoca dell’espulsione è sindacabile davanti al giudice ordinario (Cass. S.U,. 2005/384; 2005/20122), senza che il ricorrente abbia mosso alcuna censura alla decisione sul merito del ricorso assunta dal Giudice di pace ed alle argomentazioni poste a base della medesima; rilevato che, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non contenendo censure alla ratio su cui si fonda la decisione impugnata, e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli uffici intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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