Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7808 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7808 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 03/04/2014

SENTENZA

sul ricorso 12586-2008 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA AUGUSTA a r.1., c.f. 00237250907,
in scioglimento d’ufficio ex art. 2544 c.c. deliberata
con D.M. del 29.01.2003, in persona del Commissario
Liquidatore Dott. Salvatore Cataldi, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo
2014
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studio dell’avvocato SULAS GAVINA MARIA, rappresentata
e difesa dall’avvocato CONTI FRANCO MARIO;
– ricorrente contro

EDILPERT

S.r.l.,

00268170909,

in

persona

/11

dell’amministratore unico e legale rappresentante,
Pigliaru Pietro, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio dell’avvocato
LAURENTI LUCIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BASSU FILIPPO;
controricorrente

avverso la sentenza n. 142/2007 della CORTE D’APPELLO bk CA 4 euldi
SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 12/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALI SI;
udito

l’Avvocato NICOLA LAURENTI,

con delega

dell’Avvocato LUCIO LAURENTI difensore della
resistente che ha chiesto la cessazione della materia
del contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per la cessazione della materia del contendere con
rimozione delle sentenze emesse e per la compensazione
delle spese.

Svolgimento del processo
La società Edilpert con atto di citazione del 12 settembre 1987 conveniva in
giudizio, davanti al Tribunale di Sassari la società Cooperativa Augusta per
sentirla condannare al pagamento della somma di £. 725.814.346. A sostegno
di questa domanda la società Edilpert esponeva: che in data 6 maggio 1992 tra
le parti era intervenuto un contratto di appalto con il quale la società Edilpert

,

si era impegnata a costruire due palazzine per il prezzo di £. 1.886.500.000
con consegna dell’opera entro il 31 dicembre 1983; che nel contratto era stato
concordato: a) la revisione prezzi per alea superiore al 5% ; b) che il
pagamento degli stati di avanzamento dovesse avvenire entro 15 giorni dalla
compilazione del modulo del direttore dei lavori con applicazione di interessi
del 24% in caso di ritardo; c) una penale di £. 7.000.000 per ogni mese di
ritardo rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori; d) che nel contratto
le parti si davano atto che era in corso una pratica di mutuo INAIL e che
laddove essa non venisse definitiva in senso favorevole entro il 30 agosto
1992 era facoltà delle parti risolvere il contratto alle condizioni stabilite nel
contratto stesso. Esponeva ancora l’attrice: 1) che aveva dato inizio ai lavori,
ma erano stati sospesi non avendo attenuto il finanziamento dalla INAIL 2)
che successivamente le era stato concesso sostenendo un esborso di £.
47.000.000; 3) che in relazione a tali ritardi connessi a tele mutuo aveva
ottenuto una proroga di un anno e mezzo nella consegna dei lavori; 4) che il
direttore dei lavori aveva predisposto 10 stati di avanzamento, ma la società
Cooperativa Augusta aveva versato in ritardo gli importi dovuti, 5) che essa
Edilpert aveva provveduto all’anticipo della Bucalossi per £. 58.648.280; 6)
che nei 34 appartamenti dei soci della cooperativa erano state eseguite

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Pg

modifiche per un importo complessivo di £. 53.33.339- Pertanto, in
considerazione di quanto detto aveva maturato un credito complessivo di £.
725.814.346.
Si costituiva la società Cooperativa Augusta contestando la pretesa attorea e

parti un contratto di appalto, ma negava la persistenza di un suo debito. In
particolare: a) la somma di £. 296.792.139 per revisione prezzi non era dovuta
essendo carente la prova dei presupposti per la revisione dei prezzi, e che anzi
la società Edilpert avrebbe dovuto restituire la somma di £. 93.089.566 che la
stessa dichiarava di avere percepito; b) che la somma di £. 485.585.000
chiesta per interessi moratori per ritardo nei pagamenti non era dovuta posto
che non era suffragata da idonea prova in ordine alle date di presentazione dei
SAL e dei pagamenti; c) che non sussisteva il credito di £. 47.2000.000
vantato dall’attrice per pagamento effettuato alla SVA Coop. Srl, dato che la
società cooperativa non aveva dato alcun incarico alla società Edilpert di
contattare la SVA per il rilascio del mutuo INAIL; d) nessun debito aveva
essa convenuta per oneri della cc.dd Bucalossi atteso che la stessa attrice
aveva dichiarato di avere percepito a tale titolo la somma di £.71.355..407 e,
pertanto, una somma maggiore a quella che veniva richiesta; e) che non era
dovuta la somma di £. 55.431.900 per le modifiche individuali nei singoli
appartamenti non essendo state tali modifiche concordate e, comunque, la
stessa Edilpert aveva ammesso di aver percepito per tali modifiche la somma
di £. 54.400.000 che doveva essere restituita. Ciò posto, concludeva
chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna della Edilpert alla
restituzione della somma £. 112.000.000 a titolo di penale, di £. 93.089.556
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svolgendo domanda riconvenzionale. Eccepiva che in effetti era sorto tra le

per erroreo pagamento a titolo di revisione dei prezzi; £. 12.707.127 per
differenza oneri Bucalossi; £. 54.400.000 per modifiche individuali; e £.
19.154,461 per erroneo pagamento delle fatture 16 e 17/ 1984 oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. E di più, assunto che la Edilpert aveva

condannata al pagamento delle spese necessarie per la regolare ultimazione
delle opere.
Espletata la causa mediante prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Sassari
con sentenza n. 2007/2001 accoglieva parzialmente la domanda della società
Edilpert e la domanda riconvenzionale della Cooperativa Augusta. In
particolare, il Tribunale condannava la società Cooperativa Augusta a
corrispondere alla Edilpert gli interessi di mora sui versamenti effettuati in
ritardo, così come stabilito con il dispositivo e la società Edilpert al
pagamento in favore della Cooperativa della somma di £. 272.196.693.
Avverso questa sentenza proponeva appello al società Edilpert, assumendo
che gli era dovuta sia la somma richiesta per la revisione dei prezzi, sia la
restituzione della somma che essa appellante aveva versato alla società SVA
per fare ottenere alla cooperativa il muto INAIL sia il saldo per oneri della

cc.dd. Bucalossi, sia le somme relative alle modifiche apportate agli
appartamenti. Nessuna, al contrario era dovuta alla società Cooperativa
Augusta.,
Si costituiva la società Cooperativa Augusta opponendosi all’appello e
chiedeva la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Sassari.
Il giudizio veniva sospeso per l’avvenuta messa in liquidazione della società
Cooperativa Augusta e successivamente, veniva riassunta dalla società
3

eseguito le opere non a regola d’arte, chiedeva che la stessa venisse

Edilpert.

.

La Corte di Appello di Cagliari sez. staccata di Sassari con sentenza n. 142 del
2007 accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza
impugnata, condannava: a) la comparativa appellata al pagamento a favore

,

di mora per i ritardati pagamenti, e al pagamento di €. 532,93 per saldo costo
modifiche degli appartenuti b) la società Edilpert al pagamento di E. 6562,68
per restituzione eccedenza oneri Bucalossi e della somma di E. 57.843,17 a
titolo di penale per ritardata consegna c) condannava la cooperativa al
pagamento dei costi della CTU e compensava per il resto le spese giudiziali.
Secondo la Corte di Sassari erroneamente il primo Giudice aveva disatteso la
domanda inerente la revisione dei prezzi non avendo tenuto conto che le parti

avevano concordato una disciplina derogatoria rispetto a quella generale

.

previsione codicistica di cui all’art. 1664 cc. prevedendo la revisione dei
prezzi per un’alea superore al 5% . Alla Edilpert andavano riconosciute anche
le somme per le modifiche al progetto richieste dai soci, atteso che la Edilpert
aveva documentalmente dimostrato che le modifiche di cui si dice erano state
volute dai soci nel rispetto della clausola 6 del contratto. Secondo la Corte di
merito andavano disattese altresì: a) sia la domanda della Edilpert con la quale

la stessa chiedeva un maggior importo per gli oneri di urbanizzazione perché
avendo chiesto una domanda inferiore con l’atto di citazione la richiesta di
una maggiore somma allo stesso titolo integrava una domanda nuova. b) sia la
domanda con la quale la Edilpert chiedeva il rimborso delle spese dalla stessa
sostenute per i servizi resi dalla SVA COOP, perché non era stato dimostrato
..

che a chiedere tali servizi fosse stata la Cooperativa Augusta. La sentenza
4

della Edilpert la somma di E. 105.203,59 per variazioni prezzi E agli interessi

andava confermata in ordine alla sussistenza di un credito della Cooperativa
Augusta di €. 57.843,17 per penale per ritardata consegna e di €. 6562,68 per
restituzione eccedenza oneri Bucalossi.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Cooperativa
Augusta con atto di ricorso affidato a quattro motivi. La società Edilpert ha

resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’udienza di discuessione, l’avv. Laurenti ha depositato in
cancelleria una dichiarazione a firma dell’avv. Franco Conti procuratore della
società Cooperativa Augusta arl . attuale ricorrente, con la quale si dava atto
che nelle more del giudizio le parti avevano definito transattivamente tutti i
loro rapporti ed, in particolare, quello oggetto del ricorso e chiede che questa
Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta
carenza di interesse con integrale compensazione delle spese. Tale
dichiarazione è stata controfirmata per adesione dall’avv. Filippo Bassu
procuratore della società Edilpert srl.
Motivi della decisione
Va in primo luogo rilevato che per costante giurisprudenza di questa Corte è
consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la produzione di documenti volti ad
evidenziare l’esistenza di fatti sopravvenuti che comportino la cessazione della

.

materia del contendere e con essa il venir meno dell’interesse al ricorso. Deve,
dunque, tenersi conto della dichiarazione prodotta a firma congiunta dai
procuratori delle parti con le quali si da atto che le parti hanno
transattivamente definito tutti i loro rapporti ed, in particolare, il rapporto
oggetto del ricorso per cassazione. Pertanto, la composizione in tal modo della
controversia, per il venir meno di posizioni di contrasto fra le parti, determina
..
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/4

l’inammissibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere
(Cass. Sez, un. n. 368 del 2000). Le spese del giudizio di Cassazione vanno
011 compensate tra le parti in ragione di quanto riportato nell’atto qui richiamato.
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La Corte dichiara inammissibile 11 ricois. Compensa tra le parti le spese del

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Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

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Corte Suprema di cassazione il 15 gennaio 2014

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