Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7807 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza di ufficio iscritto al numero 12618 del

ruolo generale dell’anno 2016, sollevato dal Tribunale di Siena nel

giudizio iscritto al n. 1442/2014 R.G., vertente tra:

RIFUGIO VETTA di B.A. e Z.M. S.a.s.;

e

LA TANA DEI MAESTRI di Ba. e P. S.a.s.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Carmelo

Sgroi, che chiede sia dichiarata inammissibile l’istanza per

conflitto negativo di competenza;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del

10 gennaio 2017 dal consigliere relatore Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – riassunto davanti al Tribunale di Siena, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Abbadia San Salvatore – tra le società Rifugio Vetta di B.A. e Z.M. S.a.s. e La Tana dei Maestri di Ba. e P. S.a.s., è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso, in data 4 maggio 2015, a seguito di istanza di parte, dopo lo svolgimento della prima udienza di trattazione, nel corso della quale era stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed erano stati assegnati i termini per le integrazioni difensive e le richieste istruttorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, con contestuale revoca di tale precedente ordinanza.

Il provvedimento in questione risulta motivato come segue: “rilevato che sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto vi è competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace”.

L’istanza di regolamento di competenza di ufficio è inammissibile.

Si osserva innanzi tutto che, per come è formulata, essa non pare riguardare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel suo complesso, bensì esclusivamente la competenza a pronunziarsi “sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto”.

Ma in ordine alla relativa istanza il tribunale si era già pronunziato, concedendo la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c., ed il relativo provvedimento non è impugnabile nè revocabile, onde, una volta emesso, non può considerarsi ammissibile il conflitto negativo in ordine alla competenza ad emetterlo.

Inoltre, il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha natura strumentale e provvisoria e non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza, e dunque, così come non è impugnabile con il regolamento di competenza a istanza di parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006, Rv. 589820; Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 22/02/2000, Rv. 534212; Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 17/03/1998, Rv. 513723; Sez. 1, Sentenza n. 13255 del 27/11/1999, Rv. 531570) in relazione ad esso non può ritenersi ammissibile neanche il regolamento di ufficio di competenza di cui all’art. 45 c.p.c..

In ogni caso, ed anche con riguardo al giudizio nel suo complesso, risulta assorbente la considerazione per cui, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015, Rv. 637630; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16888 del 05/07/2013, Rv. 626885; nel medesimo senso cfr. anche: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015, Rv. 635076; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014, Rv. 630576; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10596 del 26/06/2012, Rv. 623059).

Nella specie è pacifico che erano stati già assegnati tali termini, onde il regolamento non poteva essere più sollevato.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio;

– spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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