Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7807 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. I, 05/04/2011, (ud. 12/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B. e M.A., quali eredi di M.

G., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. MARRA

Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 29 maggio

2008. nel procedimento n. 53034/06 R.G. Affari Diversi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 12 novembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore dei ricorrenti:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. M.B. e M.A., quali eredi di M. G., ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 29 maggio 2008, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 7.000,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo in materia di prestazione assistenziale instaurato davanti al Tribunale di Torre Annunziata, con ricorso del 7 marzo 1995 e definito con sentenza del 17 maggio 2005;

1.1. il Ministero della Giustizia intimato non ha svolto difese;

Osserva:

2. la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 7.000,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di circa sci anni al termine ragionevole, stabilito in tre anni e maggiorato di ulteriori nove mesi per rinvii ad istanza di parte;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo otto motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con la formulazione del seguente quesito di diritto: la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo);

– la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (secondo motivo);

il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio e l’inosservanza, sulla base di carente motivazione, dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale (terzo e quarto motivo);

– il mancato riconoscimento, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto di lavoro (quinto e sesto motivo);

– la liquidazione delle spese processuali, con vizio di motivazione, senza tener conto delle voci e degli importi indicati nella la nota spese depositata, (motivi da sette ad otto):

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato; il secondo motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856:

2005/19204; 2005/19352);

il terzo e quarto motivo appaiono mani lestamente infondati, in quanto è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

inoltre la determinazione dell’indennizzo nella misura annua di Euro 1.000,00 circa non si discosta in maniera irragionevole dai parametri stabiliti dalla CEDU;

il settimo e ottavo motivo appaiono inammissibili, in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle voci e degli importi indicati nella nota spese;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulatici ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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