Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7806 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28849/2006 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA N. (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo

Direttore Generale, Dott. S.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato

INTERNULLO ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACONIA

ALBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FARMACEUTICI DI DUILIO BONFANTI SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 790/2006 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

emessa il 15/2/2006, depositata il 15/02/2006, R.G.N. 1311/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione depositato l’11 marzo 2005 l’Azienda USL n. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace della stessa città con il quale, a istanza di Farmaceutici di Duilio Bonfanti s.r.l., le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 121,40, quale corrispettivo delle forniture di materiale in favore di aventi diritto all’assistenza sanitaria.

A sostegno del mezzo, per quanto qui interessa, l’opponente deduceva l’errata liquidazione delle spese legali, in particolare l’errata applicazione dell’IVA, a suo carico e in favore del procuratore distrattario, stante la possibile detraibilità della stessa da parte del ricorrente vittorioso.

Resisteva l’ingiungente, segnatamente deducendo l’esistenza di un giudicato interno in ordine al pagamento dell’IVA, per non avere l’opponente notificato l’atto di opposizione al difensore dell’odierna convenuta, avvocato Pippo Pollina, nella qualità di distrattario delle spese liquidate dal giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, e l’infondatezza, nel merito, dell’avversa pretesa.

Con sentenza del 15 febbraio 2006 il giudice adito rigettava l’opposizione.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’Azienda USL n. (OMISSIS), articolando due motivi e notificando l’atto a Farmaceutici di Duilio Bonfanti s.r.l. e all’avvocato Pippo Pollina.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 93 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce che erroneamente il giudice di merito aveva rilevato l’esistenza di un giudicato interno, avendo l’opponente AUSL omesso di instaurare il contraddittorio anche nei confronti del procuratore distrattario, laddove, secondo la Corte Regolatrice, questi partecipa alle fasi di impugnazione senza acquisire la qualità di parte, salvo che insorga controversia sulla distrazione.

Nella fattispecie, vertendo la materia del contendere non già sulla distrazione, ma sulla debenza o meno dell’IVA, il difensore della controparte non aveva assunto la qualità di parte.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dei principi informatori in materia di IVA, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che potendo l’imprenditore (e cioè il soggetto a favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo) già detrarre l’IVA indicata nella fattura del professionista che lo ha assistito, la materiale corresponsione della stessa da parte della AUSL rappresenterebbe per l’impresa creditrice un importo ingiustificato.

Deduce che il principio informatore in materia di rivalsa IVA è espresso dalla Legge Delega n. 825 del 1971, art. 5, n. 7, cui ha fatto seguito il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, comma 1, principio in base al quale il soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta al cessionario o al committente.

2.1 Il ricorso è privo di ogni fondamento.

Va premesso che l’impugnata sentenza, da ritenersi pronunziata secondo equità, a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, è stata pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modificato l’art. 339 c.p.c., reintroducendo entro certi limiti, in parte qua, il rimedio dell’appello.

Ne deriva che correttamente essa è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Non è peraltro superfluo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno tracciato, sin dalla sentenza 15 ottobre 1999, n. 716, i limiti del controllo esercitabile nei confronti delle sentenze pronunziate dal Giudice di Pace secondo equità, cui, come già detto, appartiene la presente controversia. A tale fine hanno enunciato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso le suddette sentenze è ammissibile per violazione di norme processuali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2 e 4 (ivi compresa l’ipotesi di inesistenza della motivazione, di radicale e insanabile contraddittorietà o mera apparenza della stessa, quando il vizio attenga a un punto decisivo della controversia), e, con riferimento agli errores in iudicando, per violazione di norme costituzionali, di norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonchè, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 206, per violazione dei principi informatori della materia.

La successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che questi differiscono dai principi regolatori, che vincolavano il conciliatore, perchè, mentre quest’ultimo doveva osservare le regole fondamentali del rapporto, traendole dal complesso delle norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il Giudice di pace non deve applicare una regola equitativa desunta, per via di astrazione generalizzante, dalla disciplina positiva, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi ai quali si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata regolamentazione della materia (Cass. civ. 317 gennaio 2005, n. 743; Cass. civ. 2, 18 giugno 2008, n. 16545).

2.2 Con particolare riguardo alle questioni poste dal presente giudizio, questa Corte ha già avuto occasione di statuire che non configura violazione dei principi informatori della materia la denuncia di inosservanza di specifici criteri normativi da applicare in sede di liquidazione, giacchè in tal caso l’impugnazione si risolve nella denunzia della violazione di norme di carattere sostanziale (confr. Cass. civ. 9 agosto 2005, n. 16749; Cass. civ. 5 maggio 2009, n. 10336).

A ciò aggiungasi che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore. E tuttavia, la deducibilità di tale imposta può, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, posto che rimane ferma la possibilità, per la parte soccombente, di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, escludano, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’I.V.A. (confr. Cass. civ. 22 maggio 2007 n. 11877).

Sulla base degli esposti, assorbenti rilievi, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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