Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7806 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. I, 14/04/2020, (ud. 31/01/2019, dep. 14/04/2020), n.7806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5330/2020 r.g. proposto da:

E.O., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giuseppina Marciano, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Milano, Via Fontana n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 14.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/1/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da E.O., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa in data 28.2.2017 dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e la richiesta protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato la vicenda personale del richiedente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo; il ricorrente ha infatti narrato di essere stato costretto ad abbondare il paese di provenienza, la Nigeria, in seguito alla morte del padre, che era stato assassinato in occasione di scontri politici per l’elezione del sindaco del villaggio, temendo, in caso di rientro in patria, di subire la stessa sorte del padre.

La corte territoriale ha dunque ritenuto che: 1) il racconto del richiedente, in relazione alla sua vicenda personale, non fosse credibile sia in relazione alla genericità del narrato sia in riferimento alla circostanza del mancato svolgimento da parte del ricorrente di attività politica, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto preservarlo da ulteriori ritorsioni e vendette; 2) non era riconoscibile lo status di rifugiato, per l’assenza di atti di persecuzione in danno del richiedente; 3) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, per la mancanza di un conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente (Edo State); 4) non poteva essere accordata la richiesta protezione umanitaria, sia in ragione della dichiarazione di non attendibilità del ricorrente sia per la mancata dimostrazione di una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 14.1.2019, è stata impugnata da E.O. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento alla effettiva situazione sociale, politica ed economica e alla pericolosità interna della Nigeria.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e comunque vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo è inammissibile.

Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che negli Stati del sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

3.2 Il secondo motivo è del pari inammissibile sia perchè volto ad una rivalutazione del contenuto della decisione in relazione alle fonti di prova scrutinate (giudizio inibito a questa Corte e rimesso, come già sopra evidenziato, alle valutazioni dei giudici del merito) sia perchè la censura con coglie la ratio decidendi su cui riposa il diniego della richiesta protezione umanitaria, e cioè la mancata allegazione di una situazione di effettiva vulnerabilità del richiedente.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, in mancanza di difese dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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