Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7806 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. I, 05/04/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 05/04/2011), n.7806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Cucinella Luigi Aldo per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 23 maggio

2008, nella causa iscritta al n. 2251/2007 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò; alla

presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Russo Rosario G., che nulla ha osservato.

Fatto

LA CORTE IN FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. D.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 23 maggio 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere un indennizzo in favor del ricorrente di Euro 3.366,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di durata, in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi davanti al TAR Campania dal 6 ottobre 2000 e ancora pendente al 20 giugno 2007 2007; 1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

OSSERVA:

2. i due motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nel quale trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese (Cass. 2009/16542; 2009/21371), con la conseguenza che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità e che parte obbligata a rimborsare all’altra le spese anticipate nel processo è quella che, anche col comportamento tenuto fuori dal processo stesso, vi abbia comunque dato causa (Cass. 2004/20335; 2006/2006/25141), tenuto anche conto che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese o di esonero della parte soccombente dall’obbligo di rifondere alla controparte le spese processuali;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e che il decreto impugnato deve essere annullato;

B1) ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente medesimo, dichiaratosi antistatario;

ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo – vanno poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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