Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7805 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27995/2015 proposto da:

C.N., T.V.R., B.A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO GANCI,

ROSALIA GANCI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS S.p.A., ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO, 11,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LIGUORI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1930/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

15/10/2014, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO

TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.N., T.V.R. e B.A.M. agirono in giudizio nei confronti dell’ANAS S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), a causa di una macchia d’olio presente sul fondo stradale.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Termini Imerese.

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorrono il C., il T. e la B., sulla base di cinque motivi (di cui tre comuni e due relativi alle rispettive posizioni dei soli C. e T.).

Resiste con controricorso l’ANAS S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (relativo alla sola posizione del C.) si denunzia “nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – error in procedendo – mancata instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti del sig. C.N. per inesistenza o nullità della notificazione dell’atto di appello notificato in violazione degli artt. 330 e 170 c.p.c., nonchè artt. 24 e 111 Cost. Italiana”.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorrente sostiene che la notificazione dell’atto di appello – in concreto esaminata e ritenuta valida dalla corte di appello (cfr. pag. 4, righi 4-5 della sentenza impugnata) sarebbe in realtà stata effettuata secondo modalità non corrette, in quanto difformi dalle previsioni di cui agli artt. 170 e 330 c.p.c., con conseguente sua giuridica inesistenza, o quanto meno nullità insanabile.

Non produce però la relazione di notificazione in questione, nè indica la sua specifica allocazione nel fascicolo processuale.

In tal modo non è possibile per la Corte valutare la fondatezza della censura, verificando se la notificazione in questione sia effettivamente valida (come ritenuto dalla corte di merito), se essa sia giuridicamente inesistente (come assume il ricorrente) o se debba ritenersi eventualmente nulla (sulla base dei criteri di recente espressi in proposito dalla pronunzia a Sezioni Unite di questa Corte n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603), e quindi se si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o se la notificazione in questione debba semplicemente essere rinnovata ai fini del regolare svolgimento del giudizio di secondo grado.

2. Con il secondo motivo (comune a tutti i ricorrenti) si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in combinato disposto con l’art. 2051 c.c. – art. 1175 c.c. – art. 2697 c.c. – artt. 115 e 116 c.p.c. – D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 (C.d.S.), D.Lgs. n. 143 del 1994, art. 2: ha errato la Corte di Appello di Palermo a riformare la sentenza di primo grado escludendo la responsabilità custoditile ex art. 2051 c.c. a caroico dell’ANAS S.p.A.”.

Con il terzo motivo (comune a tutti i ricorrenti) si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in combinato disposto con l’art. 2043 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per errata valutazione delle risultanze istruttorie”.

Con il quarto motivo (relativo alla sola posizione del T.) si denunzia “conseguente omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 5: in punto di quantum debeatur al sig. T.V. doveva essere accolto l’appello incidentale a liquidato correttamente il danno patrimoniale ed extra patrimoniale alla luce delle risultanze della C.T.U. di primo grado – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2056, 2059, 2727 c.c. – art. 115 c.p.c. – art. 32 Cost. Italiana”. Con il quinto motivo (comune a tutti i ricorrenti) si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo ed il terzo motivo (connessi in quanto articolazione di una censura unitaria) sono manifestamente fondati, ed assorbono il quarto ed il quinto.

La corte di merito, nonostante il richiamo di pertinenti precedenti, non si è conformata a principi di diritto più volte enunciati da questa Corte, per cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016, non massimate).

Essa ha infatti ricondotto la fattispecie nell’ambito del disposto di cui all’art. 2043 c.c., giudicando in base all’erroneo presupposto di diritto per cui spettava ai danneggiati provare una condotta colposa dell’ente gestore dell’autostrada ed il nesso causale tra quest’ultima ed il danno.

Al contrario, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sarebbe stato sufficiente che i danneggiati dimostrassero la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno, e sarebbe spettato al custode di dimostrare il caso fortuito (anche quale sussistenza di una situazione di pericolo, causa del danno, determinata da terzi e che aveva esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore del custode).

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio affinchè la fattispecie sia nuovamente esaminata alla luce dei principi sopra enunciati.

3. Il primo motivo del ricorso è dichiarato inammissibile, mentre sono accolti il secondo ed il terzo ed assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, perchè esamini nuovamente la fattispecie in base ai principi di diritto sopra enunciati ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, assorbiti gli altri; cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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