Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7805 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. I, 05/04/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 05/04/2011), n.7805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.R.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Marra Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

leggi;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 13 gennaio

2007, nella causa iscritta al n. 1316/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 19 ottobre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. Russo Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

Fatto

LA CORTE IN FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, con la quale, ritenuto che:

1. D.R.V. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tredici motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 13 gennaio 2007 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a corrispondere un indennizzo in favore del ricorrente di Euro 4.300,00, pari ad Euro 700,00 per ogni anno di durata non ragionevole, determinata in sei anni e un mese, in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR Campania il 6 ottobre 1997 ed ancora pendente;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso; si è osservato che:

2. il primo motivo relativo al rapporto tra normativa nazionale e sopranazionale appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;

3. i motivi due, tre e sette appaiono manifestamente fondati, in quanto si censura la liquidazione dell’indennizzo stabilita dalla Corte di appello nella misura di Euro 4.300,00, pari ad Euro 700,00 per ogni anno di durata non ragionevole, inferiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo;

4. i motivi quattro, cinque e sei appaiono manifestamente infondati, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

5. appaiono assorbite le censure di cui ai motivi da sette a tredici sulla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza del prospettato accoglimento parziale del ricorso;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto, in base alle considerazioni che precedono, che, dichiarato inammissibile il primo motivo, devono essere accolti, nei termini di cui in motivazione, i motivi due, tre e sette, con rigetto del quarto, del quinto e del sesto, dichiarati assorbiti quelli da sette a tredici, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare, determinato in sei anni e un mese il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, con statuizione del giudice di merito non specificamente censurata dal ricorrente, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi, n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita de paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di sei anni e un mese, l’indennizzo di Euro 5.334,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi due, tre e sette, rigetta il quarto, il quinto e il sesto motivo, assorbiti i motivi da sette a tredici. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.334,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione,compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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