Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7805 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7805 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27471-2008 proposto da:
LE.LI.TI.SA . GESTIONE IMMOBILIARE DI ZANNA TIZIANO e
C. S.a.s., 04600324006, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO PORRONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ABENAVOLI IVANA;
– ricorrente contro

CONDOMINIO di ROMA “CENTRO COMMERCIALE LE PIAZZETTE”
di Via D. MENICHELLA, Loc. TORRACCIA, 96351400583, in

Data pubblicazione: 03/04/2014

persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 93, piano V int.
27,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA ALBERTO,

che lo rappresenta e difende;

avverso la sentenza n.

7289/2008

controricorrente

del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 07/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2006 la LE.LI.TI.SA .
di Zanna Tiziano s.a.s. proponeva innanzi al Tribunale di Roma
appello avverso la sentenza n. 1927/2005 del Giudice di pace
della stessa città, che aveva rigettato la sua opposizione al D.I. n.
6636/2003 recante l’ingiunzione di pagamento della somma di €
1.371,48, oltre accessori, in favore del condominio “Centro
commerciale Le Piazzette” di Roma per oneri condominiali
inevasi.
Costituitosi il contraddittorio, parte appellata resisteva alla
proposta impugnazione.
Con sentenza n. 7289/2008 il Giudice di secondo grado rigettava
l’appello, con consequenziale condanna alle spese del giudizio.
Ricorre per la cassazione di tale ultima decisione la suddetta s.a.s.
con atto in cui si prospettano sette ordini di motivi.
Resiste con controricorso il Condominio “centro commerciale le
Piazzette” di Roma, eccependo — fra l’altro- il difetto della
procura alle liti rilasciata a margine del ricorso per cassazione.
Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la parte ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE
1.- In primo luogo va esaminata —data la sua natura dirimente- la
sollevata eccezione di difetto della procura rilasciata a margine del
ricorso.
Non risulterebbe rispettato, a dire della parte resistente, il requisito
della specialità della procura in assenza del riferimento al giudizio

SVOLGIMENTO del PROCESSO

di legittimità ed essendo stata utilizzata la generica delega alla
rappresentanza “nel presente grado del giudizio e nei gradi
successivi”.

E’ noto il consolidato principio di questa Corte secondo il quale il
requisito della specialità della procura resta assorbito dal contesto
documentale unitario dell’atto, derivando direttamente dalla
relazione fisica tra la delega ed il ricorso, nonostante la genericità
della prima.
In proposito va, decisivamente, ricordata la nota pronuncia di
questa Corte, secondo cui, quanto alla riferibilità al giudizio di
cassazione e, quindi, all’assolvimento del cennato requisito di
specialità “la procura al difensore apposta a margine o in calce al
ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salvo diversa
manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto
costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime
necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il
requisito della specialità, essendo irrilevante la mancanza di uno
specifico riferimento al giudizio di legittimità” ( Cass. SS.UU. n.
21119/2004)

L’eccezione è infondata.

2.- Con il primo motivo del ricorso è stata prospettata “omessa,
insufficiente,contraddittoria, illogica ed erronea motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

In proposito non può che rinviarsi al noto e consolidato principio
che questa Corte ha già avuto modo di affermare, secondo il quale
“la denuncia di omessa motivazione, formulata congiuntamente
con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, è
affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali
vizi coesistere con gli altri, in quanto come desumibile dalla
formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in
questione contemplate nell’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., una
motivazione mancante non può essere insufficiente o
contraddittoria, mentre l’insufficienza o la contraddittorietà
presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si
duole, risulti comunque formulata” ( Cass. civ., sez.II, 26 gennaio
2004,n. 1317).
Con Io stesso motivo in esame si denuncia, altresì, il vizio di cui
all’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.
1 138 c.c., proponendo il seguente testuale quesito :

Il motivo è inammissibile.

”se al proprietario di una unità immobiliare appartenente ad un
Centro Commerciale edificato da più Società costruttrici dei
diversi edifici appartenenti al compendio, sia opponibile il
Regolamento d’uso con relative Tabelle predisposto dalle Società

non risulti una data

certa anteriore

rispetto all’acquisto

medesimo”.
Il quesito è incongruo e non pertinente rispetto allo scopo di
dimostrare la sussistenza del lamentato vizio di diritto della
decisione impugnata.
In effetti il Regolamento d’uso de quo risulta depositato presso il
notaio il 14/7/1995 e l’omessa apposizione del timbro con gli
estremi della trascrizione non rende quel regolamento inefficace
rispetto a coloro (come parte ricorrente) che avevano acquistato
una unità immobiliare del più ampio compendio in data di certo
successiva (novembre 1995) all’anzidetto già avvenuto deposito.
Il motivo, quindi, non può essere, in punto, accolto.
3.-

Con il secondo motivo

parte ricorrente lamenta

promiscuamente “omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica
ed erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio” e “violazione o falsa applicazione degli artt. 2657 e ss.
c.c., 2673 e ss. c.c. e 2727 e ss. c.c.”.

costruttrici che non sia richiamato nell’atto di acquisto e del quale

Il motivo, quanto alla lamentata carenza motivazionale, è
inammissibile.
A tal proposito non può che rinviarsi a quanto innanzi già

Quanto alla pretesa sussistenza del vizio di violazione e falsa
applicazione di legge il ricorso, in punto, non è accoglibile.
Parte ricorrente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., propone a questa
Corte, a corredo del proposto motivo, il seguente quesito :
“Se si possono ammettere le presunzioni ai fini della prova della
trascrizione di un regolamento Redatto per Atto pubblico
disciplinante l’uso delle parti comuni di beni immobili e
predisposto dalle stesse società costruttrici”.
L’allegata pretesa violazione di legge costituente il denunciato
vizio è insussistente.
Facendo buon governo delle norme in tema di ermeneutica il
Giudice di merito, nell’ambito della propria specifica competenza,
ha ben valutato le prove acquisite e la ricorrenza, nella fattispecie,
del Regolamento disciplinante le parti di uso comune.
Il quesito è, comunque, incongruo e non pertinente rispetto allo
scopo di dimostrare la sussistenza del lamentato vizio di diritto
della decisione impugnata.
Con il terzo motivo si denuncia, in modo promiscuo, a questa
Corte “omessa,insufficiente, contraddittoria, illogica ed erronea

4.-

argomentatamente esposto sub 2..

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”,
nonché “violazione o falsa applicazione dell’art. 1138 c.c.”

La deduzione simultanea di omessa ed insufficiente e
contraddittoria motivazione comporta, in punto, la già similmente
affermata inammissibilità.
Peraltro parte ricorrente non adempie neppure alla specifica e
dettagliata indicazione del fatto controverso e decisivo al fine del
giudizio.
Quanto alla pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 1138
c.c. in ricorso viene formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il
seguente quesito :
“se un soggetto che abbia acquistato direttamente da una società
costruttrice un’unità di nuova costruzione collocato in un edificio
che, assieme alle unità immobiliari collocate in altri edifici
costruiti da altre Società, forma un c.d. Centro Commerciale e ciò
abbia fatto in virtù di rogito notarile registrato e trascritto nel
quale si richiami e si alleghi una delibera consortile con relativa
Tabella di ripartizione che escluda l’unità immobiliare da ogni
contribuzione alle spese comuni, possa, detto soggetto, opporre
tale esonero agli altri comunisti a fronte di richieste di
contribuzione avanzata da una amministrazione in forma
condominiale”.
Il motivo, quanto al lamentato vizio motivazionale, è
inammissibile per i medesimi motivi innanzi già esposti.
Lo stesso motivo, in ordine —poi- alla denunciata violazione di
legge, non può essere accolto.

11 motivo in esame non può essere accolto.

Infatti, come giustamente ritenuto nella decisione oggetto
dell’odierno gravame l’invocata costituzione del Consorzio in
Condominio
(invero
luogo
del
preteso
inesistente
documentalmente operante con relativi bilanci approvati e non
impugnati) doveva essere dimostrata a suo tempo dalla parte
ricorrente.
Ciò non è stato.
Anzi agli atti non risulta neppure la sua formale adesione della
parte ricorrente a detto Consorzio (con la necessaria “richiesta
scritta da parte dell’acquirente”) proprio a tenore dell’art. 2 del
datato contratto di compravendita cui la medesima parte ha fatto
riferimento al fine di far ritenere l’esistenza di detto ente.
5.- Con il quarto motivo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso
parte ricorrente lamenta “omessa, insufficiente, contraddittoria,
illogica ed erronea motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”.
I motivi, unitariamente trattati per loro intrinseca connessione,
vanno tutti dichiarati inammissibili.
Parte ricorrente ha prospettato i detti motivi (tutti ascrivibili nel
novero del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.) senza nessun
necessario e prescritto momento di sintesi, senza la dovuta
specifica enunciazione del fatto controverso e decisivo.

Il prospettato motivo è incongruo ed inconferente rispetto
all’intento di dimostrare l’inesistenza dell’obbligo di pagare le
dovute quote condominiali per cui è causa a fronte di un ben
preciso e datato onere incombente alla parte opponente-ricorrente.

Appare,peraltro, palese l’inammissibilità dei motivi per la
contestuale prospettazione di motivazione omessa e, al tempo
stesso, insufficiente.
Al riguardo non possono, ancora una volta, che richiamarsi
esaustivamente considerazioni e precedenti giurisprudenziali già
enunciati sub 2..
6. – Alla stregua di tutto innanzi esposto il ricorso non può che
essere rigettato per inammissibilità dei motivi.
7.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
a) Rigetta il ricorso per inammissibilità

In proposito deve richiamarsi la nota giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale “il motivo di ricorso con cui —ai sensi
dell’art. 360, n.5 c.p.c. così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40- si denuncia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il
“fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione
si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una
“questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e
proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un
fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un
fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un
fatto principale), purchè controverso e decisivo” (Cass. civ., sez.
V, 5 febbraio 2011, n. 2805).

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 gennaio 2014
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L Estensore

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‘o Giudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

b) condanna la ricorrente LE.LI.TI.SA . s.a.s. al pagamento in
favore del Condominio “Centro Commerciale Le Piazzette”
di Roma delle spese del giudizio, che liquida in € 700,00, di
cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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