Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7804 del 29/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.29/03/2018),  n. 7804

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti M.R. chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha, tra l’altro, dichiarato ammissibile l’appello nei suoi confronti della Regione Campania, ancorchè l’atto di gravame le fosse stato notificato non presso il suo procuratore costituito per il giudizio di primo grado, ma presso il domiciliatario – sul rilievo dell’errore in cui era incorso, pronunciandosi nei riferiti termini, il decidente, che aveva ritenuto nulla – e perciò sanabile, come nella specie era avvenuto con la costituzione in giudizio della M. – e non inesistente la notificazione così effettuata.

Non ha svolto attività processuale l’intimata.

Diritto

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata. CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

3. Nel deliberare nei termini oggetto di censura il giudice d’appello si è invero esattamente attenuto al principio da ultimo enunciato dalle SS.UU. di questa Corte (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917), che, in considerazione del principio di strumentalità delle forme processuali, che sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio, consistente nella pronuncia sul merito della situazione controversa, ed al fine di non enfatizzare un fin de non recevoir che non sarebbe compatibile con le norme convenzionali di riferimento e segnatamente con l’art. 6 CEDU, hanno ritenuto ravvisabile l’inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale -consistenti, segnatamente a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento – traendo da ciò il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all’art. 156 c.p.c., comma 3, la nullità non possa essere pronunciata qualora l’atto abbia raggiunto – come pure accaduto qui – il suo scopo.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2018

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