Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7804 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7804 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 9702-2015 proposto da:
PAOLILLO MARIA FORTUNA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FRANCO SACCHETTI 7, presso lo studio
dell’avvocato UMBERTO ALFIERI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 5919/14/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 23/09/2014, depositata
il 06/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CAGNA.

cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle
Entrate ed in riforma della impugnata sentenza della CTP di Roma, ha
ritenuto legittimo e valido l’accertamento emesso dall’Ufficio relativo
ad IRPEF, IRAP ed IVA 2005; la CTR, in particolare, premessi i criteri
generali sull’onere della prova in caso di accertamento fondato (come
nel caso di specie) sugli studi di settore, ha evidenziato che, nell’ipotesi
in questione, dall’espletato contradditorio non era emerso alcun fatto
che potesse determinare l’inapplicabilità dello studio di settore alla
situazione della contribuente; nello specifico ha, in primo luogo,
precisato che l’Ufficio non si era limitato ad un’applicazione
automatica dello studio di settore ma aveva evidenziato fatti e
circostanze idonee a dimostrare l’incoerenza e la non congruità delle
tesi indicate dalla contribuente; a tale ultimo riguardo ha evidenziato
che la stessa non aveva fornito la prova della durata dell’inabilità
lavorativa che avrebbe inciso sulla capacità produttiva di reddito e che
gli stati di incoerenza e non congruità non si erano manifestati solo
nell’anno di imposta in esame ma anche in quelli precedenti e
successivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito del deposito della relazione, la contribuente ha depositato
memoria.

Ric_ 2015 n. 09702 sez. MT – ud. 17-03-2016
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Paolillo Maria Fortuna ricorre, affidandosi a due motivi, per la

Con il primo motivo di ricorso la contribuente, denunziando
violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), secondo
periodo dpr 600/73, nonché dell’art. 62 sexies dl. 331/1993, si duole
che la CTR abbia considerato gli studi di settore sufficienti a provare i
fatti sostenuti dall’Ufficio, con ciò promuovendo un elemento

presunzione legale.
Il motivo è infondato.
Come, invero, da tempo statuito da questa Corte “la procedura
di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei
parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni
semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege”
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per
elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito
al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità
dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha
l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la
sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa
dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la
specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in
esame…” (Cass. sez. unite 26635/2009; conformi le successive).
La CTR ha fatto corretto uso del su esposto principio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, invero, la CTR non
ha affermato che lo scostamento costituisce ex sé la grave
incongruenza su cui si fonda la legittimità dell’accertamento
impugnato; al contrario, la CTR ha, in primo luogo, esaminato
l’assunto dell’Ufficio, condividendone i calcoli relativi alle ore dedicate
dalla contribuente all’attività professionale nonché ai compensi orari
Ric. 2015 n. 09702 sez. MT ud. 17-03-2016

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presuntivo a prova ed elevando le risultanze dello studio di settore a

percepiti ed al numero delle visite effettuate; successivamente, ha preso
in considerazione le giustificazioni addotte in contradditorio dalla
contribuente, ritenendole non provate, ed ha rafforzato il proprio
convincimento in ordine alla incoerenza e non congruità attraverso il
riscontro anche negli anni precedenti e successivi rispetto a quello

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente, denunziando -ex
art. 360 n. 5 cpc- omesso esame circa un fatto decisivo della
controversia oggetto di discussione tra le parti, deduce di avere addotto
come ragione di discostamento dai parametri induttivamente accertati
non solo la propria malattia ma anche la propria condizione di
lavoratrice dipendente a tempo parziale presso una struttura sanitaria
nazionale nonché la condizione economica del nucleo familiare
(reddito elevato di cui godeva il coniuge); siffatti elementi, non valutati
dalla CTR, le avevano consentito di rallentare, in seguito alla malattia,
la propria attività di medico senza perdere la capacità reddituale e
mantenendo il tenore di vita..
Il motivo è inammissibile o comunque infondato.

La CTR ha, invero, valutato l’incidenza della malattia sul reddito,
sicché il motivo appare teso, più che ad evidenziare l’omesso esame di
un fatto decisivo, ad affermare (inammissibilmente ex art. 365 n. 5
ratione temporis vigente) la complessiva insufficienza della
motivazione nonché la “lacunosità del procedimento logico che ha
portato all’emissione della sentenza impugnata” (v. penultima pagina
ricorso per cassazione)
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

Ric. 2015 n. 09702 sez. MT – ud. 17-03-2016
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preso in esame.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori
di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis del cit. art. 13.
Così dt

in Roma il 17-3-2016
Presidente
dott. Nlarc o Iacobellis

13.

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