Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7804 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. I, 14/04/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 14/04/2020), n.7804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 5220/2019 r.g. proposto da:

C.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Federica

Martini, con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale Eritrea n.

96, presso lo studio dell’Avvocato Claudio De Palma.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 3.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da C.O., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa in data 22.1.2018 dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e la richiesta protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato la vicenda personale del richiedente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo; il ricorrente ha infatti narrato: a) di essere nato a (OMISSIS); b) di professare la fede cristiana e di appartenere all’etnia (OMISSIS); c) di essere stato costretto ad espatriare, in seguito ad una lite con lo zio paterno per ragioni ereditarie; d) di essere stato vittima della violenza dello zio e di un gruppo di ragazzi assoldati da quest’ultimo; e) di temere di essere ucciso dallo zio, in caso di rientro in patria.

La corte territoriale ha dunque ritenuto che: 1) non era fondata la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la vicenda narrata – che, comunque, non era credibile – non integrava gli estremi di un atto di persecuzione, riguardando invece solo una contesa tra privati; 2) non poteva essere riconosciuta neanche l’invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, perchè la regione di provenienza del richiedente (Imo State) non è interessata da un conflitto ad alta intensità; 3) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria, di cui all’art. 14, lett. a e b, D.Lgs. da ultimo citato, posto che il ricorrente non rischiava nè la pena di morte nè trattamenti inumani in caso di rimpatrio; 4) non poteva riconoscersi neanche la reclamata protezione umanitaria, in assenza della prova da parte del ricorrente di una condizione di particolare vulnerabilità e di un adeguato grado di integrazione sociale, e ciò peraltro in una situazione di assenza di rischio per il ricorrente di perdere la tutela alla protezione dei diritti fondamentali in caso di rientro in patria.

2. La sentenza, pubblicata il 3.1.2019, è stata impugnata da C.O. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e dell’art. 3, comma 3, medesimo decreto. Si duole il ricorrente della mancata attivazione da parte dei giudici del merito dei poteri di cooperazione istruttoria, avendo arrestato il loro esame della vicenda al solo profilo della valutazione di non credibilità del richiedente asilo.

2. Con il secondo motivo si articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Si lamenta, più in particolare, la mancata valutazione, ai fini del riconoscimento dell’invocata protezione internazionale, della circostanza relativa al transito in Libia, questione che avrebbe richiesto, anche in questo caso, un approfondimento istruttorio da parte della corte di merito.

3. Con il terzo mezzo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Evidenzia il ricorrente l’erroneità della decisione impugnata in ordine alla valutazione di mancanza di pericolosità interna della Nigeria perchè tale giudizio non avrebbe tenuto conto delle aggiornata informazioni allegate in sede di appello in ordine alla presenza di conflitti armati anche negli Stati del Delta del Niger.

4. Il quarto motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di motivi.

5.1.1 Sotto un primo profilo, osserva la Corte come il ricorrente non abbia in alcun modo intercettato la ratio decidendi della motivazione impugnata, che, in relazione al profilo qui censurato del diniego della reclamata protezione internazionale, riposa su un argomentato giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, giudizio la cui mancata corretta impugnazione rende irrilevanti le ulteriori doglianze in punto di mancata attivazione dei poteri istruttori giudiziali, doglianze quest’ultime peraltro solo genericamente formulate.

5.1.2 Sotto altro profilo, giova ricordare – in ordine al giudizio di non credibilità del richiedente – che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Ne consegue che la doglianza, in punto di valutazione di credibilità del richiedente (solo genericamente formulata), risulta articolata in modo inammissibile.

5.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

E’ utile ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già chiarito che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

Situazione quest’ultima neanche prospettata da parte del ricorrente.

Ne consegue l’inammissibilità della doglianza così prospettata.

5.3 Il terzo motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione si è articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che negli Stati del sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

5.4 Il quarto motivo è inammissibile perchè non aggredisce la ratio posta alla base della decisione di rigetto della reclamata protezione umanitaria, ratio che si fonda sulla dichiarata mancata allegazione da parte del ricorrente di situazioni di evidente vulnerabilità soggettiva del richiedente, profilo quest’ultimo la cui mancata impugnazione rende non rilevanti le ulteriori questioni dedotte in merito alla mancata valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4455/2018), in relazione alla protezione umanitaria.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, in mancanza di difese dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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