Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7803 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7803
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15090/2006 proposto da:
D.S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato GISMONDI
GHERARDO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PALUMBI Andrea
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di
livello generale, Dott. V.P., Direttore della Direzione
Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LA PECCERELLA Luigi, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OTTOLINI TERESA,
TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in calce al controricorso;
B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE
SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLPONI
GAUDENZIO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1244/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 3/5/2005, depositata il 08/11/2005,
R.G.N. 2250/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato LUCIANA ROMEO per delega dell’Avvocato CRISTOFARO
TARANTINO;
udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1244/2005, notificata il 7.3.2006, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma di rigetto della domanda di risarcimento dei danni per diffamazione, proposta da D.S.P. contro l’INAIL e contro il primario medico legale dell’Istituto medesimo, Dott. B.C., la quale ultima – in un referto a chiusura della pratica relativa a un incidente subito dal D.S. – aveva definito quest’ultimo “..soggetto chiaramente affetto da gravi turbe comportamentali della sfera relazionale certamente inserite in un contesto psichiatrico paranoide di base, preesistente al trauma……”, ed aveva usato altre espressioni ritenute offensive.
I convenuti si sono difesi affermando che il referto costituiva un parere espresso ad uso interno, rilasciato nell’ambito dell’attività professionale svolta dalla B. e la Corte di appello ne ha seguito l’opinione, affermando che le espressioni usate dal medico costituivano solo una diagnosi.
Il D.S. propone due motivi di ricorso per cassazione, a cui resistono la B. e l’Inail, con separati controricorsi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con i due motivi il ricorrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata quanto alla valutazione del documento della B. come diagnosi e valutazione medica (primo motivo), e quanto all’esclusione del contenuto diffamatorio della comunicazione del documento a più persone, nonchè quanto alla mancata ammissione dei mezzi di prova da lui dedotti (secondo motivo).
Il ricorrente lamenta che la B. abbia redatto il documento senza avere effettuato alcun esame clinico obiettivo sulla sua persona e senza averlo sottoposto a visita, ma solo per averne sentito la voce nei corridoi.
2.- I due motivi sono inammissibili, poichè si limitano a mettere in discussione gli accertamenti in fatto della Corte di merito, quanto alle modalità di svolgimento della vicenda, accertamenti che appaiono congruamente e logicamente motivati e che pertanto non sono suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.
La Corte di appello ha motivato la sua decisione richiamando le argomentazioni svolte dal Tribunale, di cui il ricorrente non ha posto in evidenza eventuali illogicità od incongruenze; mentre l’oggettivo svolgimento della vicenda – così come esposto – conferma l’attendibilità di quanto ha ritenuto la Corte di merito, circa il fatto che la B. ebbe a redigere il documento nell’esercizio delle sue funzioni di medico legale dell’Inail, chiamata a valutare se ricorressero gli estremi per concedere al ricorrente le prestazioni assicurative richieste.
La circostanza che il D.S. fosse stato o meno assoggettato a specifici accertamenti sanitari, prima della redazione del referto, è irrilevante, poichè attiene all’eventuale inadempimento o non corretto adempimento da parte del medico dei suoi doveri professionali, quindi all’attendibilità o meno del giudizio di merito da lui formulato: questioni estranee all’oggetto della controversia, che concerne l’asserito carattere diffamatorio del suddetto parere, che correttamente la Corte di appello ha escluso, trattandosi del legittimo esercizio da parte della B. della sua attività professionale, tramite un atto destinato ad essere conosciuto solo dal personale dell’Inail.
Quanto poi alla mancata ammissione delle prove testimoniali, il ricorso è inammissibile perchè non riporta il preciso tenore dei capitoli di prova dedotti e non ammessi, sì da consentire di valutare se la Corte di appello abbia o meno correttamente deciso, nel qualificarli inutili e defatigatori (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 5 giugno 2007 n. 13085; Cass. civ. 17 novembre 2009 n. 24221, fra le tante).
3.- Il ricorso deve essere rigettato.
4.- Considerata la natura della controversia, e considerato il fatto che il ricorrente si è sentito effettivamente leso nella sua sensibilità dalle espressioni contenute nel referto medico, pur trattandosi di espressioni usate nell’esercizio dell’attività professionale del sanitario, quindi legittime, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010