Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7803 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.27/03/2017),  n. 7803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3544/2016 proposto da:

D.F.R., M.G., M.A., nella

qualità di eredi di M.U., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO

CONTE, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato

EUGENIO VILLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANMARIA SCOFONE, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.M.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MAGNANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO MAGNANI, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4284/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- M.G. e A. e D.F.R., quali eredi di M.U., ricorrono a questa Corte, in base ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello da loro proposto avverso la sentenza con cui il tribunale di reclamo, in accoglimento del reclamo ex art. 630 c.p.c., proposto da AXA Ass.ni spa, aveva revocato l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. (OMISSIS) r.g.e. del Tribunale di Roma, in cui erano coinvolti anche C.A., F.A., L.M.M.R., Equitalia Gerit spa, Bavaria spa, il Condominio di (OMISSIS), nonchè (stando all’intestazione della qui gravata sentenza) L.S., la La.Ri.EM spa, il Comune di Riano, la Banca di Credito Cooperativo di Riano a r.l. e R.R.. Notificato il ricorso per cassazione a solo alcune delle controparti e per di più per talune presso il procuratore costituito nella procedura esecutiva, solo la AXA e L.M.M.R. notificano in questa sede separati controricorsi.

2.- E’ stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; ed i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

3.- E’ infondata la preliminare doglianza dei ricorrenti circa il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 380-bis c.p.c., comma 1: tale norma non si applica alla fattispecie, disciplinando essa il rito camerale dinanzi alla sezione ordinaria e non quello dinanzi alla sezione deputata alla trattazione dei ricorsi previsti dall’art. 375 c.p.c., quale la sesta sezione e quindi la fattispecie in esame.

4.- In tale prospettiva può tralasciarsi (in applicazione dei principi proclamati fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, poi costantemente applicati anche alle ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso) ogni problematica in tema di ritualità della notifica del ricorso o di completezza del contraddittorio, attesa la pronunzia a rendersi.

5.- Ora, i ricorrenti si dolgono di “violazione di legge (artt. 630 e 327 c.p.c., nonchè lege n. 69 del 2009, art. 58) con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, lamentando avere malamente la corte territoriale definito tardivo l’appello in applicazione dell’art. 327 c.p.c., nel testo previsto per i giudizi iniziati in primo grado dopo il 4.7.09, nonostante il processo esecutivo cui l’appello avverso il provvedimento di reclamo si riferiva fosse iniziato nel lontano 1991 e dovesse quindi applicarsi, a loro detta, il testo previgente.

6.- L’assunto è manifestamente infondato: a seguito della proposizione del reclamo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, come apertamente ed univocamente si esprime la più recente pronunzia di questa Corte, correttamente e puntualmente richiamata dalla qui gravata sentenza (Cass. 1 luglio 2005, n. 14096) e confermata dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. Un., 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. 18 luglio 2016, n. 14646); e tanto è più che sufficiente a definire ogni controversia al riguardo, superando qualsiasi eventuale incertezza parte ricorrente possa ricavare dal testo del ben più remoto precedente di questa Corte.

7.- Nel processo esecutivo in quanto tale – che non è mai contenzioso per definizione, se non per struttura intrinseca – non vi è mai alcuna controversia, solo potendo esservi spazio per incidenti cognitivi propri: i quali però hanno la loro innegabile autonomia, una volta esaurita un’eventuale fase meramente sommaria (presente però nelle opposizioni esecutive in senso stretto), tanto che solo essi integrano controversie in senso tecnico.

8.- Pertanto, nel momento in cui è insorta controversia tra le parti, appunto con la proposizione del reclamo, in ordine alla verificazione o meno dei presupposti per l’estinzione del processo esecutivo, è allora insorta la necessità di definirla con sentenza – e quindi con un provvedimento tipico, idoneo al giudicato sostanziale e formale – da parte del collegio, la quale è appunto il tipico provvedimento soggetto ad appello; ma è solo tale contestazione, dal momento della proposizione del reclamo, a dare adito ad una controversia e quindi ad un giudizio, fino a quel momento ed indipendentemente da quella restando in essere soltanto il procedimento, tipicamente ed assolutamente non contenzioso, meramente esecutivo dal quale quella ha avuto origine e del quale essa integra uno dei possibili incidenti cognitivi propri.

9.- Pertanto in nessun caso, anche ai fini della disciplina transitoria dell’art. 327 c.p.c., potrebbe giammai definirsi giudizio in corso il processo esecutivo, nel quale ed in quanto tale appunto nessuna controversia era e poteva mai essere dispiegata; e correttamente si è riferita la corte territoriale al momento della proposizione del reclamo (30.1.12), anzichè alla data di instaurazione del processo esecutivo, per valutare a quale disciplina posta da quella norma riferirsi.

10.- Ne conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti, integralmente soccombenti e tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle controricorrenti, pure dandosi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controparti, liquidate: in favore della AXA Ass.ni, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge; in favore di L.M.M.R., in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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