Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7802 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale Dott. M.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 67, presso lo studio dell’avvocato

CQLASANTI GIANCARLO, rappresentata e difesa dagli avvocati CASTORO

ADALBERTO, AMENTA GABRIELE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 272/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/2/2005, depositata il 22/03/2005, R.G.N.

55/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato IVO BASILI per delega dell’Avvocato ADALBERTO

CASTORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ortho-Chemical Diagnostic (oggi s.p.a. Johnson & Johnson Medical ha notificato alla Regione Puglia decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari, recante condanna al pagamento di L. 203.674.270, quale corrispettivo di forniture eseguite in favore della USL n. 8 di Foggia, fino al 1994. L’ingiunta ha proposto opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ed in subordine il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza 10.11.2000 il Tribunale ha accolto l’opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Proposto appello dalla soccombente, con sentenza 28 febbraio-22 marzo 2005 n. 272 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado.

Con atto notificato il 4 maggio 2006 la J&J propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria.

L’intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha ritenuto che la Regione Puglia sia carente di legittimazione passiva ai sensi della L. 5 giugno 1997, n. 16, art. 20, comma 10, della Regione Puglia, il quale dispone che “Al pagamento dei debiti rientranti nell’ambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la rappresentanza legale e processuale, utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dagli interventi previsti dalle disposizioni in materia di ripiano della maggiore spesa sanitaria corrente sino al 31 dicembre 1994”.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente assume che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1; della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, in relazione alla L. n. 18 del 1994, L. 4 aprile 1995 e L. 5 giugno 1997 n. 16, art. 20, comma 10, della Regione Puglia, disposizioni tutte da cui si desume che i debiti delle soppresse Usl gravano esclusivamente sulle Regioni: principio più volte ribadito dalla Corte di cassazione, anche a sezioni unite (Cass. S.U. n. 1237/2000), a cui le leggi regionali si debbono uniformare, considerato anche che le gestioni liquidatorie delle Usl agiscono quali organi delle Regioni, sulle quali ultime gravano gli oneri inerenti alle obbligazioni pregresse.

2.- Il motivo non è fondato.

Premesso che il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, emanato per la razionalizzazione della normativa in materia di sanità, pubblico impiego e finanza territoriale, ha soppresso le USL ed ha istituito le Aziende unità sanitarie locali (Ausl), “aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art. 3); che la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, ha disposto che in nessun caso è consentito far gravare sulle nuove Ausl i debiti e i crediti già facenti capo alle Usl, e che la successiva L. 28 dicembre 1995 n. 549 ha disposto che il compito di accertare e liquidare le posizioni debitorie delle Usl al 31.12.1994 deve essere dalle Regioni affidato ad apposite gestioni liquidatorie, i cui commissari liquidatori vanno individuati nei direttori generali delle nuove Aziende (Ausl) (art. 2, comma 14), i principi e l’ampia giurisprudenza citati dalla ricorrente non paiono in termini rispetto alla questione decisa dalla sentenza impugnata.

Qui non si tratta di stabilire se l’obbligazione avente ad oggetto la somma spettante alla ricorrente debba gravare sulla nuova Ausl anzichè sulla Regione, quanto piuttosto di accertare se formalmente legittimata a rispondere del debito sia la Regione direttamente, oppure la gestione liquidatoria della Usl n. 8 di Foggia, appositamente costituita ai sensi della L. n. 549 del 1995, come ha ritenuto la Corte di appello, in applicazione della citata L.R. Puglia n. 16 del 1997, art. 20, comma 10.

E’ indubbio che i direttori delle Ausl nominati quali commissari liquidatori, nel provvedere alla liquidazione delle Usl, non agiscono in rappresentanza delle Ausl che sono contemporaneamente chiamati a dirigere, e così non coinvolgono nella loro attività il patrimonio delle Ausl affidate alla loro direzione, ma operano per conto della Regione e con i fondi da questa somministrati.

E’ altresì indubbio, tuttavia, che le gestioni liquidatorie delle Usl non costituiscono mere articolazioni interne dell’unico soggetto “Regione”, ma vengono ad usufruire della soggettività dell’ente soppresso di cui curano la liquidazione; soggettività che si prolunga nella fase liquidatoria e che trova nel direttore generale investito della funzione di commissario liquidatore il soggetto che le rappresenta sul piano del diritto sostanziale e processuale (cfr.

Cass. civ. S.U. 26 febbraio 1999 n. 102; Cass. civ. S.U. 30 novembre 2000 n. 1237; Cass. civ. S.U. 15 novembre 2005 n. 23022; Cass. civ. Sez. 3, 26 gennaio 2010 n. 1532).

La legittimazione a gestire i rapporti di debito e credito delle soppresse USL spetta perciò, in linea di principio, sia alle Regioni, sia alle gestioni liquidatorie, alle quali il creditore si può indifferentemente rivolgere (cfr. in particolare, Cass. civ. 15 settembre 2005 n. 18285).

Nella specie apposita norma della Regione Puglia – cioè la richiamata L. n. 16 del 1997, art. 20, comma 10, che è poi la legge contenente il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997 ed il bilancio pluriennale 1997/1999 – ha disposto che le domande di pagamento dei debiti pregressi debbono essere indirizzate esclusivamente alle gestioni liquidatorie, le quali provvedono ai pagamenti mediante i fondi indicati dalla norma medesima.

Trattasi di disposizione che non contraddice alle norme od ai principi sopra richiamati delle leggi statali che è entrata in vigore prima della proposizione della domanda giudiziale da parte della ricorrente e che è da ritenere vincolante per quest’ultima, come per tutti coloro che abbiano analoghe pretese da far valere contro le Usl (cfr. Cass. Civ. 15 settembre 2005 n. 18285, che ha negato applicazione ad una consimile disposizione della legge regionale della Campania solo perchè entrata in vigore successivamente alla proposizione della domanda di pagamento).

Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha escluso la legittimazione passiva della Regione Puglia, dovendo la domanda essere indirizzata alla gestione liquidatoria della Usl che ha contratto il debito.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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