Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7802 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/03/2017),  n. 7802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15075/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE VINCENZO TORRISI, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICO DE GERONIMO, come da procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2015 del 29/12/2014 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “Il relatore, Cons. Dott. Lina Rubino, esaminati gli atti, osserva:

P.S. ha depositato ricorso, articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza n. 16/2015, emessa dalla Corte d’Appello di Catania l’8.1.2015 e notificata al ricorrente (per sua stessa affermazione contenuta nel ricorso a pag. 1) il 3.3.2015, nei confronti di G.G..

Con la predetta sentenza la Corte d’appello respingeva la domanda del P. volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione del diritto delle convenute G. e della madre di questa, C.R., ad ottenere il trasferimento e la consegna di alcune unità immobiliari indicate in un preliminare.

La G. ha depositato controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato improcedibile.

Il ricorrente non ha infatti ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa – come nella specie riferisce lo stesso ricorrente – è avvenuta.

Il ricorrente si è limitato a depositare, come verificato da un attento riscontro nel fascicolo di parte, copia munita della formula esecutiva e non la copia notificata della sentenza stessa.

E’ noto che la prima sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1081 del 21 gennaio 2016, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante la procedibilità, o meno, del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non depositata dal ricorrente che pure abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata prodotta da un’altra parte nel giudizio di legittimità, e tuttavia, non si ravvisa la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite atteso che, nel caso di specie, neppure tra i documenti depositati nel giudizio di cassazione dalla parte controricorrente, riportati nell’indice in calce al controricorso, compare la copia notificata della sentenza di appello, per cui la definizione della questione da parte delle Sezioni Unite nessuna incidenza potrebbe spiegare nel presente giudizio.

Si aggiunga che il deposito della copia notificata è previsto dall’art. 369, a salvaguardia del potere-dovere del giudice di verificare la tempestività della proposizione del ricorso nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata. Si può evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto laddove il ricorso, benchè non accompagnato dal deposito della copia notificata della sentenza impugnata, sia comunque stato proposto entro il termine breve per proporre opposizione e quindi risulti per altro verso indubbiamente tempestivo: circostanza non verificatasi nel caso di specie, in cui la sentenza è stata depositata l’8 gennaio, e il ricorso è stato notificato il 30 aprile 2015.

L’improcedibilità del ricorso esime dall’esaminare ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso.

Si propone pertanto la declaratoria di improcedibilità”.

In data 8 novembre 2016 è stato però depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso principale con accettazione del controricorrente, sottoscritto da entrambi i procuratori delle parti, in cui entrambe le parti chiedano che si proceda alla compensazione delle spese del giudizio.

Non rimane alla Corte che prenderne atto, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma, stante la pronuncia di estinzione, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara l’estinzione del presente giudizio. Spese compensate. Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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