Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7802 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7802 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 9375-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DI NOIA GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1918/05/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 17/06/2013, depositata il
30/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Data pubblicazione: 20/04/2016

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Puglia, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la
decisione di primo grado con la quale la CTP di Bari aveva accolto i
riuniti ricorsi proposti da Di Noia Giuseppe avverso avvisi di

compravendita ed al relativo mutuo stipulati dal contribuente, aveva
revocato l’aliquota ridotta (di cui quest’ultimo aveva usufruito) delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sostitutiva su
operazioni di credito a medio termine; revoca determinata dal mancato
trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto,
trasferimento cui l’acquirente si era impegnato nel predetto contratto;
la CTR, in particolare, ha evidenziato che il contribuente non aveva
potuto adempiere a detto impegno per causa a lui non imputabile,
atteso che per potere entrare nel possesso dell’immobile aveva dovuto
procedere giudizialmente nei confronti della precedente proprietaria.
Il contribuente non resiste_
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3
cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, nota II bis
lett. ) della Tariffa Parte 1 art. 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986,
sostiene che il mancato rilascio da parte dei venditori dell’immobile
acquistato, non trattandosi di evento esterno ostativo in modo
assoluto al compimento dell’attività richiesta e non essendo inevitabile
ed imprevedibile da parte dell’interessato, non può mai costituire
l’esimente della forza maggiore rispetto all’adempimento dell’obbligo,
assunto con il contratto, di trasferire la residenza nell’immobile entro
18 mesi dall’acquisto.
Il motivo è fondato.

Ric. 2015 n. 09375 sez. MT – ud. 17-03-2016
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liquidazione con i quali l’Agenzia, in relazione ad un contratto di

Questa Corte ha già chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie, i
benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso),
previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1 art. 1 allegata al D.P.R. n.
131 del 1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di
decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel

rilascio dell’immobile da parte del conduttore non può costituire
circostanza idonea ad ostacolare il mutamento di residenza (v., al
riguardo, Cass. 13177/2014; 7764/2014; 17249/2013).
Alla luce di tali considerazioni , pertanto, in accoglimento del ricorso,
va cassata l’impugnata sentenza, e non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del
ricorso introduttivo.
In considerazione dell’evoluzione delle decisioni, si ritiene sussistano
giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il
contribuente al pagamento delle spese del pres te giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre spese prenotate
a debito ed acc ssori di legge.
Così

ma il 17-3-2016

Il

sidente

dott. Ma 1I Iacobellis

Ric. 2015 n. 09375 sez. MT ud. 17-03-2016
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Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza ; il mancato

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