Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7802 del 03/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 7802 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 03/04/2014
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN C
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Ct. 12851/11
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 6822/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
GENIO PIU’ SRL IN LIQUIDAZIONE
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 14/06/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre depositata il 20.1.2010
PREMESSO
che con n. 3 note prot. n. 700173 la Direzione Provinciale di Rovigo ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 7 marzo 2014
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