Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7801 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7801 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 9313-2015 proposto da:
BETAC IMMOBILIARE SRI„ in persona dell’Amministratore Unico,
e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
RINALDI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 6042/35/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 24/09/2014, depositata
ill0/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La BETAC Immobiliare srl ricorre, affidandosi a due motivi, nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione
proposto dalla contribuente, nei confronti dell’Agenzia del Territorio
Ufficio di Roma, avverso sentenza con la quale la stessa CTR, nel
respingere l’appello della parte, aveva confermato la legittimità
dell’accertamento emesso nei confronti della società medesima ed
inerente la rideterminazione del classamento di unità immobiliari; la
CTR, in particolare, ha ritenuto che l’errore invocato (mancato esame
di atti regolarmente depositati, non oggetto di contestazione da parte
dell’Ufficio ed idonei a provare le condizioni ambientali e strutturali
delle dette unità immobiliari) non si basava su una svista o su un errore
immediatamente individuabile, e quindi non poteva integrare l’errore
revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 cpc.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunziando -ex art.
360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 395 a 4 cpc,
sostiene che l’avere la CTR completamente ignorato la
documentazione prodotta in atti (comprovante sia la struttura che il
grado di rifinitura dei manufatti) configura una svista ed un errore
immediatamente individuabile, tale da comportare la revocazione della
sentenza.
Ric. 2015 n. 09313 sez. MT
-2-

ud. 17 03 2016

17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunziando -ex art.
360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 75 dpr 1142/1948,
sostiene di avere contestato, in ossequio al disposto dell’art. 75 cit., la
qualificazione, il classamento e la rendita attribuiti alle unità
immobiliari, denunciando e provando che era stato riservato il

Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, soggetto ormai distinto dall’Agenzia e
che in precedenza non è stato parte del giudizio, come tale estraneo
alla controversia e privo di legittimazione processuale.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. art.
13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito
ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importk a titolo di
cont buto

ficato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

C

Roma il 17-3-2016

Dott. M

medesimo trattamento a fattispecie affatto dissimili.

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