Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7801 del 03/04/2014


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 7801 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 03/04/2014

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Giudiziario

Ct. 6955/10
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 15467/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
FLUBO CAR DI FLUTTERO C. & C. SAS + 1
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 27/20/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Torino depositata il 22.4.2009
PREMESSO
che con note prot. nn. 150692 e 150695 la Direzione Provinciale II di
Torino ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 7 marzo 2014

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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