Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7800 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13943/2013 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.N., rappresentata e difesa dagli Avvocati GIAMPIERO DEL

BIGIO e GABRIELE EUSEBI, domiciliata in Roma PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE ASUR (OMISSIS);

– intimata –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 41/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/01/2013 R.G.N. 640/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbimento ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GESUALDO D’ELIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 29/1/2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata n. 28/2009, ha accertato il diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di C.N. invalida civile al 46%. Ha condannato, poi il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a risarcire in via equitativa il danno nei confronti della lavoratrice, avviata al lavoro nel 1996 come operaia di primo livello presso una ditta di calzature, perchè il contratto non era stato sottoscritto a causa dell’esito negativo della visita di controllo dell’invalidità, sulla cui base la Direzione Provinciale del lavoro aveva disposto la cancellazione della C. dalle liste del collocamento obbligatorio e il passaggio a quelle del collocamento ordinario.

La Corte d’Appello ha stabilito in via equitativa la misura del risarcimento, nel 90% delle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe ottenuto se il contratto di lavoro fosse stato stipulato, dal 1996 fino al 2008, data in cui era intervenuto il definitivo accertamento giudiziale del diritto all’iscrizione, oltre al t.f.r., alla rivalutazione e agli interessi, riconoscendo la responsabilità del Ministero per aver procurato alla ricorrente un danno da perdita di chance.

Ricorre per la cassazione della sentenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, affidando le sue ragioni a quattro motivi.

Resiste con controricorso C.N., oltre che nei confronti del ricorrente Ministero, anche verso l’Azienda sanitaria unica regionale Marche.

La controricorrente propone, altresì, ricorso incidentale condizionato contro cui resiste con controricorso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 e 2697 c.c. e della L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, L. n. 67 del 1988, art. 24 e dell’art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Nel primo motivo parte ricorrente prospetta diverse violazioni di legge, peraltro fra loro eterogenee.

Principalmente assume disatteso il principio del divieto di jus novum, poichè la domanda di condanna dell’amministrazione per responsabilità contrattuale sarebbe stata introdotta soltanto nel secondo grado di merito, come emergerebbe anche dalla qualificazione del danno come derivante da responsabilità extracontrattuale da parte del giudice di prime cure, di cui neanche la controricorrente avrebbe fornito prova.

Sotto altro profilo, contestando, comunque, di essere responsabile della mancata assunzione, il Ministero del lavoro pretende che tale responsabilità venga accollata all’impresa calzaturiera presso la quale la lavoratrice era stata avviata in attuazione delle norme sul collocamento agevolato per gli invalidi. Il datore, infatti, ha l’obbligo di concludere il contratto con il soggetto indicato nel provvedimento di avviamento. Infine, quanto al provvedimento di cancellazione dalle liste del collocamento obbligatorio, parte ricorrente afferma che lo stesso era conseguenza dell’applicazione di una norma cogente, che prevede la sottoposizione a visita dei soggetti invalidi prima di procedere all’avviamento al lavoro, così che, l’iscrizione della lavoratrice nelle liste del collocamento ordinario per l’esito negativo della visita costituiva atto dovuto, tale da escludere in capo all’amministrazione una colpa per responsabilità aquiliana.

Infine, sempre sotto l’aspetto della ricostruzione della responsabilità per inadempimento contrattuale, la Corte d’Appello avrebbe omesso di indicare il titolo sul quale la stessa si sarebbe basata.

Il motivo è infondato. Rispetto alla pluralità delle doglianze mosse va preliminarmente rilevato che erroneamente parte ricorrente attribuisce alla sentenza gravata il vizio di violazione del divieto di jus novum, rispetto alla qualificazione della responsabilità del Ministero come di natura contrattuale.

La decisione attua un’interpretazione consolidata della normativa sulle assunzioni obbligatorie, (L. n. 482 del 1968, sostituita dalla L. n. 68 del 1999), che riporta tale responsabilità a “… specifici obblighi di legge…, cosicchè il soggetto inadempiente (all’obbligo d’iscrizione al collocamento obbligatorio dell’avente diritto), se ne libera solo dando la prova che l’inadempimento è dipeso da impossibilità a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)”.

In tal senso, la Corte territoriale esclude che una siffatta impossibilità possa essere ricondotta alla difficoltà della valutazione medica di diagnosticare la malattia dell’interessata. Richiamando un orientamento consolidato di questa Corte in tema d’inadempimento contrattuale, esclude che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione possa identificarsi con una semplice maggiore difficoltà di adempiere un obbligo contrattuale, e che essa debba configurarsi come assoluta, dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo (Cass. n. 845/1979). Sotto questo profilo parte ricorrente non fornisce una giustificazione plausibile dell’oggettiva impossibilità di adempiere l’obbligo d’iscrizione al collocamento obbligatorio della C., limitandosi a invocare genericamente l’adempimento di un dovere amministrativo, pur in presenza di un giudicato relativamente all’illegittimità dell’atto di cancellazione dalle liste del collocamento obbligatorio.

Quanto al punto in contestazione riguardante il rapporto tra valutazione medica e attività dell’amministrazione, la Corte d’Appello richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24210/2010), cui in questa sede s’intende dare continuità, secondo cui “…alle competenti commissioni tecniche compete una discrezionalità tecnica, e non amministrativa, e quindi, le stesse sono prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato. Per tale ragione, gli accertamenti sanitari delle dette Commissioni, che precedono l’iscrizione negli appositi elenchi o la cancellazione dagli stessi, rivestono natura di atti interni e prodromici al provvedimento definitivo di iscrizione o di cancellazione”. Tale statuizione fonda in modo incontestabile la responsabilità risarcitoria del Ministero, quale unica autorità da cui promana l’atto di cancellazione dalle liste del collocamento obbligatorio dell’invalida avviata al lavoro, responsabilità che, con un improprio spostamento dei piani, la ricorrente vorrebbe vedere accollata all’impresa calzaturiera, sulla scorta di un non meglio identificato obbligo a stipulare un contratto di lavoro, da essa stessa non autorizzato.

Infine, nemmeno può accogliersi la censura, mossa alla sentenza d’Appello con riguardo a presunte carenze probatorie circa la sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo al Ministero, in quanto questa si rivela inidonea a travolgere il giudicato nel frattempo formatosi sul punto relativo all’illegittima esclusione della lavoratrice dalle liste del collocamento obbligatorio.

2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Nel secondo motivo parte ricorrente contesta al giudice d’Appello di aver affermato che l’atto con cui l’amministrazione iscrive l’invalido nelle liste costituisce adempimento di una prestazione rientrante in un sinallagma contrattuale, del quale, fra l’altro, non sarebbe stato accertato quale sarebbe stata la prestazione dovuta dall’invalido iscritto. La conclusione prospettata è che si sarebbe davanti a un atto amministrativo illegittimo, dal quale sorgerebbe il diritto al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, ma non certo contrattuale.

Il motivo è inammissibile. Esso propone una doglianza già prospettata nel primo motivo, che aggiunge alla qualificazione della responsabilità data dalla Corte territoriale una connotazione di apoditticità. Non si vede, tuttavia, in qual modo una siffatta censura possa configurare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, dunque, inverare una violazione della norma processuale indicata in epigrafe, vieppiù nel quadro di limitata sindacabilità di cui alla sua novellazione, applicabile a sent. 29/1/2013 (SU 8053/14).

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 1223 e 2056 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 3).

Nel terzo motivo, parte ricorrente espone che pur prescindendo dal titolo della responsabilità, la Corte d’Appello non avrebbe comunque applicato correttamente le regole per la liquidazione del danno in via equitativa, assumendo quale parametro per calcolare il risarcimento da perdita di chance il 90% delle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe ottenuto se il contratto di lavoro con l’impresa presso la quale era stata avviata fosse stato stipulato (dal dicembre 1996 al maggio 2008). La modesta riduzione del 10%, motivata con l’eventualità del mancato superamento del periodo di prova e con altri possibili eventi, non sarebbe stata compensata dalla valutazione del lunghissimo tempo trascorso fino alla proposizione della domanda di risarcimento, e dalla circostanza che la controricorrente sarebbe rimasta sempre inattiva rispetto alla ricerca di una nuova occupazione, finendo per aggravare, con la sua negligenza, il peso del risarcimento a carico del Ministero.

Il terzo motivo è inammissibile. Non si disconosce che nella doglianza riguardante il parametro retributivo prescelto dalla Corte d’Appello, per calcolare – in via equitativa – l’ammontare del danno subito dalla lavoratrice, parte ricorrente avanzi rilievi pertinenti, come quello secondo cui il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto in ragione della colposa inerzia del danneggiato nel limitare o evitare il danno, nel caso esaminato imputabile tanto al lunghissimo tempo intercorso per proporre la domanda di risarcimento, quanto all’assenza della ricerca di un nuovo lavoro (Cass. n. 5793/1990; Cass. n. 4719/1985).

Codesta Corte non può esimersi dal rilevare come la prospettazione di una siffatta censura quale violazione di legge ne impedisca in questa sede l’accoglimento, essendo in realtà articolata doglianze solo sulla “eccessività” della liquidazione.

4) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Nel quarto e ultimo motivo, si contesta alla Corte territoriale di non aver addebitato una parte del pregiudizio allo stesso comportamento negligente della presunta creditrice.

Il motivo è inammissibile perchè postula una valutazione sul fatto, esclusa in sede di giudizio di legittimità dalle norme processuali (vd. SU 8053/2014 citata dianzi).

Il ricorso principale va rigettato, mentre l’incidentale condizionato rimane assorbito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbe l’incidentale, condanna il Ministero al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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