Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7800 del 03/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 7800 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co
*chi.
Roma 09
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
4.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
AL\
Data pubblicazione: 03/04/2014
Ct. 29663/10
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 23955/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
PRELLI GABRIELE e PRELLI GIUSEPPE
resistenti
in punto
annullamento della sentenza n. 26/05/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Torino depositata il 23.8.2010
PREMESSO
che con note prot. nn. 2012/41923, 2012/41927, 2012/41929 e 2012/58887
la Direzione Provinciale di Novara ha comunicato che il contribuente ha
presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39
comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 4 marzo 2014
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale