Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 780 del 15/01/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 780 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 21015-2009 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 in persona del
suo amministratore delegato e legale rappresentante
Dott. Ing. LIVIO

GIOAVANNT BATTISTA MARIA

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

DA

GALLO,
CARPI

6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO,
2012

1723

che la rappresenta e ditende unitamente all’avvocato
GUERRA MKTRO toL clelega in atti;
– ricorrenéi

wont.ro
INFANTINI MARIA VINCENZA;

Data pubblicazione: 15/01/2013

– intimata –

avverso la sentenza n. 328/2009 del TRIBUNALE di
VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 29/04/2009,
R.G.N. 711/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorsa p.q.r.;

udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata in data 29.4.2009, il Tribunale
di Vallo della Lucania rigettò l’appelli.° proposto da Enel
Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace
che l’aveva condannata a risarcire a Maria Vincenza Infantini

energia elettrica.
2. – L’inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e
il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di
predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia,
in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di .
somministrazione.
3 – Ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi Enel Distribuzione spa.
L’utente intimato non ha espletato attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia

“violazione e falsa

applicazione dell’art. 2 della Legge 14 novembre 1995 m 481”,

assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e
particolarmente l’art. 6, coma 4, di essa non aveva avuto
l’effetto di integrare il contratto di utenza, perché la legge
n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera

h)

di

essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema
di produzione ed erogazione di servizi, mentre il citato comma

3

yt-

il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di

4 dell’art. 6 avrebbe rguardato materia estranea a tali
concetti.
Il secondo motivo denuncia

“difetto di

motivazione in

ordine

ad un fatto decisivo e controverso”.

dell’art. 1339 c.c.”,

“violazione

e falsa applicazione

sotto il profilo che erroneamente

il

Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa
del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art.
1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare
applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica
di clausole nel contratto solo in sostituzione di quelle
difformi previste e non invece, l’inserimento in assenza di
una specifica patLuizione contrattuale. D’altro canto,
l’inserimento

non

era

stato

possibile

anche

perché

l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era
espressamente sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2,
coma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del 1995.
Il quarto motivo denuncia
decisivi e controversi”,

“difetto

di

motivazione su fatti

rappresentati dall’obiettiva

inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico
precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava
determinato in che cosa dovesse consistere la modalità
gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso
gli sportelli siti nei capoluoghi di provincia poteva
costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
4

Il terzo motivo denuncia

Il quinto motivo denuncia

“violazione e falsa applicazione

dell’art. 2, comma 12, lettera H) della legge 481/1995 in
relazione all’arr. 1196 c.c.”

Sostiene, a tal fine, che

‘art. 6, gomma 4, non avrebbe

comunque potuto integrare il contratto di utenza in punto di

spese del pagamento era regolata dall’art. 1196 c.c. e
l’A.E.E.C. aveva solo possibilità di incidere sulle tariffe
dei contratti.
2. – I motivi, relativi, sotto diversi profili, alla questione
dell’idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a
»
svolgeretefficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente, sono fondati nei termini e per le
ragioni che seguono.
Questa Corte si è già più volte pronunciata sulla questione
posta all’esame del Collegio.
Si richiama, per tutte Cass. n. 17786 del 2011, su un ricorso
dell’Enel

propositivo

della

stessa

questione

in

una

controversia di identico tenore, nonché numerosissime
decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno
2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di
tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta
dall’intimato.
2.1 – Nella decisione richiamata (come nelle altre), alle cui
ampie motivazioni il Collego rinvia, si è anzitutto affermato
il seguente principio di diritto: “Ti potere normativo
5

modalità del pagamento del]e bollette, perché la materia delle

secondario

(0,

secondo

una

possibile

qualificazione

alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi
collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, coma 2, lettera h), si può concretare
anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso

dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai
sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di
legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse
parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a
tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando,
invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o
di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta
– la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore”.
2.2 – Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale
nuovamente si rinvia, si è concluso che deve “escludersi che
la prescrizione dell’art. 6, coma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente
all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione
dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo
che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale
6

l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37

esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento,
perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché
non risultava introdotta nel contratto di utenza”.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto
riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una

anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo
valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della
inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c.,
soggiungendo, altresì, che “Mette conto di osservare,
tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui
all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poiché la
norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad
aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge
tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione

di

una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di

cui all’art. 1339 c.c.” e che “Nella logica del sistema di cui
alla 1. n. 481 dei 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile
dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione
non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto”.
3. – Conclusivamente,

il ricorso è accolto per le ragioni

indicate, e la sentenza è Gassata.
4.

– Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia

necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel

7

integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G.

merito,

in quanto non occorrono

accertamenti di fatto per

ritenere che la domanda proposta dall’utente debba essere
rigettata. Al riguardo, la sua infondatezza emerge anche per
il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento
dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera

l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.
Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché è
notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di
diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è
stata decisa in modi opposti, come risulta anche da ricorsi
esaminati nella stessa odierna udienza, nei quali l’Enel era
convenuta.
Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in
relazione e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello
e rigetta la domanda della parte intimata. Compensa le spese
dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al pagamento,
in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in Euro seicento, di cui Euro
quattrocento per compensi, oltre accessori di legge.

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non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza,

Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2012, nella camera
di consiglio della terza sezione civile della Corte di

cassazione.

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