Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 780 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.13/01/2017),  n. 780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10499/2013 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore prof. avv. P.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso l’avvocato FERDINANDO BARUCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PISCITELLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso

l’avvocato MARCO SQUICQUERO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARINA DE MARTIIS, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PAOLO PISCITELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARCO SQUICQUERO che ha

chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Montesilvano, committente di un appalto, corrispose all’appaltatrice (OMISSIS) l’importo fatturato da quest’ultima a titolo di corrispettivo, incrementato del venti per cento corrispondenti all’aliquota Iva; poi il comune comunicò che l’aliquota era, invece, del dieci per cento e iniziò a scomputare sul corrispettivo relativo alle fatture successive (n. (OMISSIS)) quanto versato a titolo di Iva in eccedenza (sulla fattura n. (OMISSIS)).

Per il pagamento della differenza la (OMISSIS) ha ottenuto un decreto ingiuntivo, ma il Tribunale di Pescara ha accolto l’opposizione del comune; il gravame del Fallimento (OMISSIS) è stato rigettato dalla Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 23 marzo 2012.

Secondo la Corte, si trattava di un debito (per il pagamento del corrispettivo d’appalto) e un credito (per la restituzione di quanto pagato dal Comune indebitamente per Iva) incontestati, ai quali si applicava la compensazione legale e comunque giudiziale; non rilevava l’avvenuto decorso dei termini per attivare nei confronti dell’amministrazione finanziaria la procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, per la rettifica delle operazioni assoggettate ad aliquota errata, poichè ciò faceva venire meno soltanto il diritto di recuperare il credito mediante detrazione, ma non precludeva all’appaltatrice di chiedere alla stessa amministrazione la restituzione della maggiore imposta indebitamente versata. Avverso questa sentenza il Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati da memoria; il Comune di Montesilvano si difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1243 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto legittimo il comportamento del comune, il quale, rifiutando di pagare le rate residue del corrispettivo dell’appalto, avrebbe operato un’arbitraria compensazione legale e/o giudiziale in mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti (quello opposto in compensazione dal comune per l’Iva pagata in eccesso sarebbe contestato e inesigibile).

il secondo e terzo motivo denunciano vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 1193 c.c., per avere imputato a saldo dell’Iva il pagamento della somma indicata in fattura (n. (OMISSIS)) e poi al corrispettivo relativo alle fatture successive l’importo versato in eccedenza, in violazione dell’art. 1193 c.c., in base al quale l’imputazione del pagamento da parte del debitore è irrevocabile e immodificabile.

il quarto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, per avere ritenuto che il Fallimento (OMISSIS) potesse recuperare il credito versato in eccesso chiedendo il rimborso al Fisco.

i motivi in esame, reciprocamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati, anche se la motivazione dev’essere parzialmente corretta in diritto, laddove la corte d’appello ha dichiarato di fare applicazione della compensazione legale e/o giudiziale tra il debito residuo del comune committente per il corrispettivo d’appalto e il credito restitutorio per le maggior somme da esso corrisposte a titolo di rivalsa per l’Iva. infatti, laddove la reciproca relazione di debito-credito tragga origine da un unico o unitario rapporto (qual è quello relativo al contratto di appalto), l’istituto civilistico della compensazione non trova applicazione e la valutazione delle reciproche pretese importa un semplice accertamento contabile di dare ed avere, senza che operino i limiti alla compensabilità (v. Cass. n. 12302/2016, n. 23539/2011, n. 6055/2008). Questa conclusione non è contraddetta dalla constatazione che dal compimento di un’operazione imponibile a fini iva discendono tre rapporti fra di loro autonomi (l’uno tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta, l’altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l’amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa, v., tra le altre, Cass. n. 4020/2012) e neppure è contraddetta dalla constatazione della disomogeneità tra i debiti del committente verso l’appaltatore per il corrispettivo e per la rivalsa dell’Iva anticipata sulle somme fatturate (v. Cass. n. 12162/2007, n. 2041/1997). Si deve infatti considerare che il cedente del bene o il prestatore del servizio (in tal caso, l’appaltatore) che abbia effettuato in favore dell’erario un versamento Iva superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 5094/2005, n. 2274/2004, n. 5427/2000), non ostandovi che abbia recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d’imposta dal committente (o cessionario), avendo questi diritto di ripetere dall’appaltatore (cioè dal cedente di beni o prestatore di servizi) l’importo indebitamente corrisposto ed essendo l’altro obbligato a restituirgli la somma pagata a titolo di rivalsa (v. Cass. n. 12146/2009, n. 2868/2000). E’ quanto accaduto nella specie, ove il Comune di Montesilvano si è limitato a conteggiare, in sede di liquidazione finale dell’appalto, l’anticipazione di somme erroneamente operata a favore della (OMISSIS) per il pagamento di un debito Iva insussistente a causa di un errore di fatturazione (imputabile all’appaltatore). Si tratta di un rapporto unitario di fonte contrattuale, cui è estranea l’amministrazione finanziaria, alla quale è garantita la percezione dell’imposta nella misura di legge del dieci per cento, in base al principio della c.d. neutralità dell’Iva, il quale postula l’esclusione dell’eventualità di una perdita di gettito tributario.

in conclusione, la sentenza impugnata ha adeguatamente ricostruito in fatto il rapporto controverso e non ha violato i parametri normativi indicati nei motivi. il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA