Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 78 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 78

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19672-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.M.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALESSANDRIA N. 208, presso lo studio dell’avvocato IDA

CARDARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCO BOZZINI, STEFANIA SPINIELLO;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A. già EQUITALIA NOMOS S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 53/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/02/2013 R.G.N. 1270/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato SPINIELLO STEFANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 53/2013, depositata il 19.2.2013, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da V.M.O. in opposizione a cartella esattoriale e dichiarato che lo stesso non fosse tenuto all’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali.

La Corte, in particolare, riteneva che come accertato in una precedente causa tra le stesse parti, non fosse presente il presupposto per l’iscrizione dell’appellato nella gestione commercianti, dal momento che l’unica attività svolta da FUTURA sas di V.O. & C., per cui egli aveva rivestito il ruolo di socio accomandatario e legale rappresentate, era quella di mero godimento immobiliare consistente nell’acquisizione dei canoni di locazione, non essendo stato invece provato che il V. svolgesse attività commerciale in modo abituale e prevalente nella FUTURA sas, essendo stato al contrario provato che egli svolgesse il suo impegno professionale all’interno di una diversa società la ICAD srl. Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. V.M.O. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 2093, art. 208 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierno intimato nella gestione commercianti nonostante egli fosse l’unico socio accomandatario illimitatamente responsabile, e quindi amministratore e legale rappresentante della società con conseguente piena e diretta responsabilità nella gestione dell’impresa; dinanzi a tali elementi la Corte avrebbe dovuto affermare che l’intimato svolgesse attività di gestione abituale e prevalente dell’ impresa tale da comportarne l’iscrizione alla gestione commercianti; mentre non poteva attribuirsi valore all’affermazione della Corte secondo cui nella fattispecie non si sarebbe stati in presenza di un’ attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c..

2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di decadenza per decorso del termine di impugnazione sollevata dal controricorrente.

L’eccezione è fondata. Risulta invero provato che la sentenza impugnata, depositata il 19.2.2013, sia stata notificata all’INPS ed alla SCII rispettivamente il 13.3.2013 ed il 14.3.2013; mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dall’INPS in data 16.8.2013.

Ne consegue la tardività del ricorso proposto oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., il quale va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità pari a Euro 2100 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali e oneri accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per ulteriore versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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