Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7799 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 419-2006 proposto da:

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DI PRETE GIOIETTA, BARBAGELATA PAOLO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MERCANTILE LEASING SPA, FALLIMENTO LINEA VERDE VIAGGI SRL, LINEA

VERDE VIAGGI SRL;

– intimati –

sul ricorso 3806-2006 proposto da:

MERCANTILE LEASING SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, T.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio

dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAMERINI RAOUL giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBAGELATA PAOLO,

DI PRETE GIOIETTA giusta delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO LINEA VERDE VIAGGI SRL, LINEA VERDE VIAGGI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1582/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 11/5/2004, depositata il 23/12/2004, R.G.N.

756/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Mercantile Leasing (d’ora in avanti ML) ha notificato ad M.E. quale fideiussore, ed alla s.r.l. Linea Verde Viaggi, quale debitrice principale, decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, recante condanna al pagamento di L. 105.993.088, importo di due rate scadute e dei tre quinti delle rate a scadere del contratto di leasing di un autobus Volvo B10M, stipulato con la Linea Verde Viaggi (d’ora in avanti LVV).

Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo che il contratto di leasing era stato consensualmente risolto, con la restituzione dell’automezzo e con il pagamento da parte di LVV di una somma a definizione transattiva; che la clausola penale era comunque nulla e che il M. non era tenuto a pagare alcunchè, a causa della nullità della fideiussione ai sensi dell’art. 1938 cod. civ., per indeterminatezza dell’importo garantito.

L’opposta si è costituita, dando atto di avere recuperato l’autobus, ma chiedendo il rigetto delle opposizioni e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Il giudizio è stato successivamente interrotto per il sopraggiunto fallimento di LVV ed, a seguito della riassunzione del processo, il curatore del Fallimento è rimasto contumace.

Con sentenza 5 dicembre 2001 n. 3917 il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle opposizioni, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha respinto la domanda riconvenzionale dell’opposta; ha condannato la stessa a cancellare le ipoteche giudiziali iscritte sui beni del M. ed a pagare le spese processuali.

Il Tribunale ha motivato la decisione in base al rilievo che il contratto di leasing era stato consensualmente risolto.

Proposto appello principale da Mercantile Leasing e incidentale dal M., nella contumacia del Fallimento LVV, il M. ha prodotto copia della sentenza 18 aprile 2003 n. 1450, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Genova ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla ML contro il Fallimento LVV che non aveva ammesso il credito derivante dal contratto di leasing – con la motivazione che ML non ha diritto al pagamento delle somme richieste, ma solo ad un equo indennizzo per l’utilizzazione del bene di sua proprietà, ai sensi dell’art. 1526 cod. civ., trattandosi di leasing traslativo.

Con sentenza 11 maggio – 23 dicembre 2004 n. 1582 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le opposizioni al decreto ingiuntivo; ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di ML e ha posto a carico degli appellati i due terzi delle spese dell’intero giudizio, compensando il terzo rimanente.

Con atto notificato il 16-17 dicembre 2005 il M. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste ML con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale, a cui replica il ricorrente con controricorso e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- E’ pregiudiziale l’esame del secondo motivo, con cui la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., artt. 1526 e 1939 cod. civ., nonchè alla L. 7 marzo 1996, n. 108, sul rilievo che la Corte di appello ha respinto l’opposizione omettendo di rilevare l’inesistenza dell’obbligazione garantita, risultante dalla citata sentenza del Tribunale di Genova-Sezione fallimentare, n. 1450/2003.

Questa sentenza, ormai passata in giudicato, ha negato che ML possa vantare alcun credito a titolo di penale contrattuale o di risarcimento dei danni, in conseguenza del rapporto di leasing, attribuendole solo il diritto ad un equo indennizzo per l’uso dell’autoveicolo, indennizzo quantificato in L. 52.250.000: somma che ML ha già percepito.

Esso M. è stato quindi condannato a garantire un debito inesistente.

3.- Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dal M., omettendo di prendere in esame l’eccezione di cui sopra e di motivarne il rigetto, sebbene essa sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado e riproposta in appello, e risulti confermata dalla produzione in giudizio della citata sentenza del Tribunale di Genova.

Le eccezioni della resistente circa l’asserita tardività della produzione in appello ed il carattere non vincolante della sentenza, perchè emessa in un giudizio al quale non ha partecipato il ricorrente, non sono in termini: sia perchè la Corte di appello avrebbe dovuto comunque prendere in esame l’eccezione di nullità della fideiussione per inesistenza dell’obbligazione garantita; sia perchè nella specie non veniva in considerazione l’efficacia vincolante della sentenza emessa fra terzi soggetti, bensì solo la sua efficacia persuasiva, cioè il suo rilievo in ordine alla prova dei fatti posti a base dell’eccezione di nullità della fideiussione per inesistenza dell’obbligazione garantita, tenuto anche conto del comportamento di ML, che ha omesso di impugnare la sentenza o di esporre gli argomenti in suo favore, nonostante il dispositivo contrario.

4.- La sentenza impugnata deve essere su questo punto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, affinchè prenda in esame la suddetta eccezione di nullità e gli elementi di prova della stessa, prospettati dal ricorrente.

5.- Gli altri motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale risultano assorbiti.

6.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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