Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7799 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7799 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 7271-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope Iegis;
– ricorrente contro
DATTOLI NICOLINO;
– intimato avverso la sentenza

471/3/2014 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA del 3/06/2014,
depositata il 09/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Data pubblicazione: 20/04/2016

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Basilicata, in accoglimento dell’appello proposto da Dattoli
Nicolino ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la
nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del

la CTR, in particolare, rilevato il mancato rispetto del termine di cui
all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, ha ritenuto che non sussistessero
nella specie motivi d’urgenza idonei a derogare al detto termine; nello
specifico, non era sufficiente né la mera affermazione dell’imminenza
della scadenza del termine di decadenza dell’Ufficio dal potere
accertativo, occorrendo invece provare che la circostanza non fosse
stata determinata da fatto imputabile alla RA., né la prospettata
necessità di far cessare un comportamento eventualmente costituente
reato (esercizio abusivo di professione medica), spettando tale potere
al P.M. e non all’Ufficio Finanziario.
Il contribuente non resiste.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n.
4 cpc- nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, rileva di
non avere mai dedotto l’imminente scadenza dei termini di
accertamento quale ragione giustificativa dell’emanazione ante tempus
dell’atto impositivo, avendo invece individuato (sia nei gradi di merito
sia nell’avviso di accertamento) la motivazione dell’urgenza nella
“pericolosità, tanto tributaria quanto penale in senso lato” del
contribuente, che dal 2006 al 2010 aveva esercitato la professione di
medico odontoiatra in modo abusivo ed in totale evasione d’imposta,
sicche era necessario evitare il ripetersi per il futuro delle gravi
violazioni riscontrate; sostiene, pertanto, che la CTR sia incorsa, da un
lato, in vizio di extrapetizione, e, dall’altro, in omessa pronunzia, non
Ric. 2015 n. 07271 sez. MT – ud. 17-03-2016
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contribuente ai fini IRPEF, IRAP ed IVA relativamente all’anno 2006;

avendo per nulla valutato la prospettata ragione d’urgenza consistente
nella “pericolosità fiscale” del contribuente.
Il motivo è infondato.
Con riguardo al primo profilo su evidenziato (vizio di extrapetizione),
l’Agenzia è carente di interesse; ed invero, non essendo stato addotto il

accertamento, la CTR, secondo quanto sostenuto dalla stessa Agenzia,
non avrebbe potuto pronunciarsi sullo stesso, sicchè comunque (stante
la mancata allegazione) la circostanza dell’imminente scadenza non
avrebbe potuto ugualmente rappresentare ragione di urgenza idonea a
derogare al rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, L.
212/2000.
Con riguardo al secondo profilo (omessa pronunzia) la CTR non è
incorsa nel vizio denunciato, avendo comunque valutato (ritenendola
inidonea) la ragione d’urgenza costituita dalla “pericolosità” del
soggetto; al fine in questione (violazione o meno dell’art. 112 cpc) non
è invero rilevante la dedotta distinzione tra pericolosità fiscale e
pericolosità penale.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360
n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L.
212/2000, sostiene che il pericolo derivante da reiterate condotte
penali tributarie costituisce valida ragione d’urgenza idonea a derogare
al termine di cui al cit. art. 12; erroneamente, pertanto, la CTR ha
ritenuto l’inidoneità di siffatta ragione sol perché, “trattandosi di reato
penale”, il relativo potere spettava al P.M. e non all’Ufficio finanziario.
Detto motivo è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che “il pericolo derivante da reiterate
condotte penali tributarie è, in astratto, una indubitabile e valida
ragione d’urgenza atta a giustificare l’anticipazione della notifica
Ric. 2015 n. 07271 sez. MT – ud. 17-03-2016
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motivo di urgenza costituito dall’imminente scadenza del potere di

dell’atto impositivo in deroga al termine imposto dalla L. n. 212 del
2000, art. 12, comma 7” (Cass. 2587/2014; in senso conforme, anche
con riferimento alla pericolosità sotto il profilo tributario, Cass.
14287/2014)
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va rigettato il primo motivo di

al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova
valutazione alla CTR Basilicata, diversa composizione, che provvederà
anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa in
relazione l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Basilicata, diversa
composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
orna il 17-3-2016
Presidente
dott. Mar ho Iacobellis

ricorso ed accolto il secondo; di conseguenza, va cassata, in relazione

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